6 difetti nascosti che secondo la Cassazione rendono inutile la clausola visto e piaciuto nelle auto usate

La vendita di un’auto usata è sempre un passaggio delicato che può nascondere insidie legali ed economiche. La clausola “visto e piaciuto”, spesso presente nei contratti, non sempre è sufficiente a proteggere chi vende, e in molti casi lascia comunque diritti tutelati per chi acquista.

Negli ultimi anni il tema della vendita di auto usate e delle clausole contrattuali ha suscitato grande attenzione, sia tra consumatori che tra operatori del settore. La formula “visto e piaciuto”, utilizzata da decenni per scaricare la responsabilità sul compratore, viene oggi riletta alla luce della giurisprudenza e del Codice civile. La questione riguarda non solo la presenza di vizi occulti, ma anche la distinzione tra usura fisiologica e difetti strutturali che possono compromettere la sicurezza di un veicolo.

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6 difetti nascosti che secondo la Cassazione rendono inutile la clausola visto e piaciuto nelle auto usate-trading.it

Gli esperti di diritto sottolineano che queste regole hanno un impatto diretto sul mercato delle compravendite, dove la trasparenza e la conoscenza delle norme fanno la differenza. Per chi compra, significa saper distinguere un’auto realmente idonea all’uso da una che può creare problemi futuri; per chi vende, significa comprendere quali responsabilità non si possono eludere. Le sentenze della Cassazione e gli articoli di legge più recenti hanno chiarito che la protezione minima dell’acquirente resta sempre in vigore, anche quando si tenta di escluderla con clausole generiche.

Cosa prevede la legge sulla clausola “visto e piaciuto”

Il principio affermato dalla Cassazione è chiaro: il venditore è tenuto a garantire il bene anche se l’acquirente ha accettato la formula “visto e piaciuto”. Ciò significa che se emergono difetti strutturali come problemi al motore, al telaio o agli impianti di sicurezza, l’acquirente può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo. Diverso è il caso dei difetti evidenti, facilmente riconoscibili o compatibili con la normale usura di un’auto usata: in queste situazioni l’acquirente non può lamentarsi in seguito.

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Cosa prevede la legge sulla clausola “visto e piaciuto”-trading.it

La giurisprudenza conferma che la clausola è valida solo per i difetti evidenti al momento dell’acquisto, ma non per quelli occulti. È quindi consigliato al venditore dichiarare in modo trasparente lo stato del veicolo, mentre l’acquirente dovrebbe farlo visionare da un meccanico prima di procedere.

Esempi pratici e conseguenze per acquirenti e venditori

Un caso tipico è quello di un’auto usata venduta con clausola “visto e piaciuto” che, dopo pochi giorni, manifesta un grave difetto alla trasmissione. In questo scenario, la clausola non esonera il venditore: la Cassazione ha stabilito che il compratore può agire legalmente per tutelarsi. Altro esempio pratico riguarda la presenza di ruggine strutturale nascosta sotto la carrozzeria: se tale vizio occulto non era rilevabile al momento dell’acquisto, il venditore resta responsabile.

Le sentenze hanno anche chiarito che i tempi di denuncia sono fondamentali: l’acquirente deve segnalare il difetto entro 8 giorni dalla scoperta e comunque entro 1 anno dalla consegna. Gli esperti di diritto sottolineano che questo approccio bilancia le esigenze di entrambe le parti, garantendo correttezza nelle transazioni. In sintesi, la clausola “visto e piaciuto” non è uno scudo assoluto per il venditore, ma una formula che trova limiti ben precisi nel diritto civile italiano.

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