Il sostituto dâimposta potrebbe âscomparireâ dopo la presentazione del Modello 730. Ecco i suggerimenti in caso di controlli dellâAdE.
Câè tempo fino al prossimo 30 settembre per presentare il Modello 730/2025 ordinario o precompilato, relativo allâanno 2024. Per i contribuenti che hanno indicato un sostituto dâimposta, il rimborso a credito oppure la trattenuta a debito viene effettuato direttamente in busta paga (nel caso dei dipendenti) oppure nel cedolino pensione (nel caso dei pensionati).
Ma cosa succede per i dipendenti che hanno giĂ presentato la Dichiarazione dei Redditi e indicato uno specifico sostituto dâimposta (il datore di lavoro) ma, intanto, è intervenuta una modifica della condizione lavorativa? Si tratta di una condizione molto frequente, soprattutto nel caso di licenziamenti. Cosa succede se fuoriesce un debito IRPEF? Ă ancora possibile la trattenuta in busta paga?
A differenza dei contribuenti che indicano il sostituto dâimposta, quelli che presentano il Modello 730 senza sostituto non sono soggetti a trattenuta o accredito diretto in busta paga o cedolino pensione. In caso di debito, devono versare quanto dovuto autonomamente, tramite Modello F24, mentre le somme a credito vengono erogate direttamente dallâAgenzia Entrate, su IBAN (se è stato comunicato) oppure tramite assegno vidimato. I tempi per il rimborso, inoltre, sono molto piĂš lunghi.
Ma cosa succede se viene indicato un determinato sostituto dâimposta al momento della presentazione della Dichiarazione dei Redditi ma, successivamente, questo viene meno perchĂŠ il contribuente si licenzia o viene licenziato? Potrebbe anche accadere che lâazienda non sia in grado di provvedere al conguaglio. In tutte queste ipotesi, lâazienda ha lâobbligo di avvertire tempestivamente lâinteressato, perchĂŠ dovrĂ agire per adempiere autonomamente. Di conseguenza, per pagare le somme a debito dovrĂ servirsi dellâapposito Modello F24.
Nel dettaglio, il contribuente interessato deve, innanzitutto, controllare se nellâultima busta paga è indicata o meno la trattenuta relativa al debito IRPEF, con la specificazione della somma precisa da corrispondere al Fisco. Nellâipotesi in cui tale dicitura non dovesse esserci, dovrĂ attendere la comunicazione da parte dellâex datore di lavoro, con la quale sarĂ informato che non è stata compiuta la trattenuta diretta in busta paga e che sarĂ obbligato a effettuare tale adempimento da solo. Ă, tuttavia, fondamentale sottolineare che la scadenza per pagare il debito era fissata al 30 luglio 2025 e, quindi, i ritardatari dovranno provvedere tramite il ravvedimento operoso, ai sensi dellâart. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
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