Affitti e polizza calamità: 4 regole che ogni proprietario e inquilino devono conoscere

Dal 2024 la polizza calamità è diventata obbligatoria per i proprietari di immobili, comprese le società come le Snc. L’assicurazione copre i danni da eventi naturali ma non si estende automaticamente al contenuto, che rimane a carico del conduttore. Le regole, definite dal legislatore, riguardano tanto le abitazioni quanto gli immobili locati.

L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro le calamità naturali nasce con la legge di bilancio 2024 per fronteggiare i rischi legati a terremoti, alluvioni e altri eventi catastrofici che negli ultimi anni hanno colpito il territorio italiano. Si tratta di una misura che coinvolge sia i privati che le società, comprese le Snc che possiedono immobili concessi in locazione.

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Affitti e polizza calamità: 4 regole che ogni proprietario e inquilino devono conoscere – trading.it

In questi casi, la copertura tutela l’edificio ma non comprende automaticamente i beni mobili presenti all’interno, che rimangono nella responsabilità del conduttore. La distinzione tra proprietario e inquilino è fondamentale per capire chi deve sostenere la polizza e quali danni vengono effettivamente risarciti.

Polizza calamità obbligatoria: chi deve stipularla e cosa copre

La normativa prevede che la polizza calamità sia stipulata dal proprietario dell’immobile, indipendentemente dalla destinazione d’uso e dal fatto che l’edificio sia abitato direttamente o dato in affitto. Ciò significa che una Snc che possiede un locale, un appartamento o un ufficio concesso in locazione è tenuta a sottoscrivere la polizza, esattamente come un singolo cittadino.

Le coperture offerte si concentrano principalmente sulla struttura: muri, tetto, impianti fissi. Restano escluse, salvo estensioni specifiche, le perdite relative a beni mobili, arredi o merci contenute all’interno. Questo aspetto è cruciale per distinguere le responsabilità: se il conduttore subisce danni ai propri beni a causa di un evento calamitoso, potrà essere indennizzato solo se ha stipulato una propria assicurazione contenuto.

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Polizza calamità obbligatoria: chi deve stipularla e cosa copre – trading.it

La legge chiarisce che la mancata attivazione della polizza comporta responsabilità dirette in caso di danni e potrebbe incidere sulle agevolazioni fiscali. Inoltre, in sede condominiale, le spese per la polizza obbligatoria relativa alle parti comuni sono ripartite secondo le regole delle tabelle millesimali.

Locazione e danni al contenuto: le responsabilità del conduttore

Quando un immobile è locato, il proprietario resta l’unico obbligato alla stipula della polizza calamità. Tuttavia, ciò non significa che l’inquilino sia tutelato per eventuali danni al contenuto. Le polizze standard, infatti, risarciscono solo i danni strutturali, lasciando fuori oggetti personali, arredi o merci presenti nei locali.

Gli esperti del settore assicurativo sottolineano che, per garantire una copertura completa, il conduttore dovrebbe stipulare un contratto specifico di assicurazione contenuto, che tutela non solo i beni mobili ma anche eventuali responsabilità civili verso terzi. Per esempio, in caso di allagamento o crollo che danneggi le merci stoccate in un magazzino locato, l’indennizzo potrà avvenire solo se l’inquilino ha previsto una copertura ad hoc.

La Cassazione, in più sentenze recenti, ha confermato che la ripartizione delle responsabilità tra locatore e conduttore segue la regola generale: il primo protegge la struttura, il secondo è libero ma consigliato a proteggere il contenuto. In assenza di copertura specifica, l’inquilino non potrà rivalersi sul proprietario, a meno che non vi sia un difetto strutturale già noto e non comunicato al momento della firma del contratto di locazione.

In conclusione, la polizza calamità è oggi un obbligo per tutti i proprietari, incluse le società, ma resta a discrezione del conduttore assicurare il contenuto. Una distinzione che, in caso di eventi naturali gravi, può fare la differenza tra un danno risarcito e una perdita definitiva.

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