Arrivano gli atti fiscali via PEC: ma non è chiaro se sono validi, ti spiego come non fare sciocchezze

È la CGT della Puglia con la sentenza n. 4042/2024 a modificare tutto: arrivano gli atti fiscali via PEC, cosa fare.

La Cassazione parla di nullità sanabile, mentre per la CGT della Puglia con sentenza n. 4041/2024, ritiene che la notifica di atto fiscale con PEC da un indirizzo non ufficiale, sia inesistente. Qual è la linea da seguire quando arrivano gli atti fiscali via PEC?

sfondo persona scrive al pc, simboli email e martelletto del giudice
Arrivano gli atti fiscali via PEC: ma non è chiaro se sono validi, ti spiego come non fare sciocchezze- Trading.it

È in corso un dibattito di rilievo, quello tra CGT Puglia e Cassazione per la validità della notifica degli atti a mezzo PEC inoltrati da un indirizzo non registrato in INI-PEC o da altri registri pubblici. Si tratterebbe di una questione trattata attorno una cartella di pagamento inviata da un agente della riscossione, mediante una PC non presente in INI-PEC.

Succede che il collegio pugliese persegue una linea rigorosa, sanzionando la notifica con l’inesistenza giuridica. La motivazione principale si baserebbe sulla tutela del destinatario, e sulla certezza della provenienza dell’atto.

Per la CGT Puglia, avere una PEC da un indirizzo non ufficialmente verificabile implicherebbe la comprensione dell’effettivo esercizio del potere autoritativo del mittente. E al contempo, non permetterebbe di individuare con certezza che l’atto provenda da un soggetto legittimato. Di conseguenza, la notifica è stata considerata come mai avvenuta.

Non si può riconoscere il potere pubblico dell’arto, e la notifica è considerata come mai concretizzata. Cosa dice l’orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nelle sentenze n. 5979/2022 e n. 5206/2025?

Aggiornamenti sulla notifica digitale, arrivano così gli atti fiscali via PEC

Per la Corte ricevere una notificazione elettronica con vizi legati all’indirizzo PEC, è qualcosa che si sanziona con la nullità. Non è inesistenza come invece sostiene la CGT. Anche perché l’atto ha comunque raggiunto il destinatario, il quale è stato messe nelle condizioni di conoscere l’atto di esercitare il proprio diritto di difesa.

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Aggiornamenti sulla notifica digitale, arrivano così gli atti fiscali via PEC- Trading.it

La nullità sarebbe un vizio meno grave, e può essere sanata se l’atto raggiunge il suo scopo. Questo succede quando il contribuente impugna l’atto ricevuto, dimostrando così di averlo compreso, ed aver esercitato il proprio diritto di difesa. Per fare valere la nullità, e di conseguenza avere l’annullamento dell’atto, il contribuente deve dimostrare di aver subito un pregiudizio sostanziale al suo diritto di difesa a causa dell’irregolarità della notifica.

L’ordinamento vorrebbe preservare gli effetti degli atti che pur con irregolarità formali, hanno comunque conseguito lo scopo di informare il destinatario mettendolo nelle condizioni di esercitare i propri diritti.

Se invece è considerato inesistente, non è sanabile, e l’atto notificato in tale senso, non ha effetti giuridici nei confronti del destinatario. Per la Cassazione questo è eccessivo, dato che l’inesistenza dovrebbe essere riservata a violazioni che compromettono radicalmente la conoscenza e l’identificazione dell’atto. Quindi, anche se non è un registro pubblico, non si può ricondurre all’ente impositore, e il contenuto dell’atto è comunque chiaro.

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