Il chiarimento dall’ADE spiega per chi e come arrivano i rimborsi auto, tutto quello che c’è da sapere.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il tema fiscale più dibattuto del momento, arrivano i rimborsi auto, ma per chi? La risposta del 9 settembre 2025, la n. 233, tratta l’ipotesi specifica in cui il dipendente versi delle somme per la fruizione di altri benefit legati al veicolo concesso in uso “promiscuo”, appunto optional. Cosa si evince da quanto espresso?
La risposta del Fisco è abbastanza chiara, nel caso in cui il dipendente paghi delle cifre per la fruizione di altri benefit legati al veicolo concesso in uso promiscuo, le stesse non possono essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfettariamente determinato in relazione al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI.
Si conferma che qualora l’Istante trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli concesso in uso promiscuo che non sono ricompresi nella valorizzazione delle tabelle sopra menzionate, le stesse non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare alla tassazione ai sensi dell’art. 51 c. 4 lett. a) DPR n. 917/86.
Cosa ne consegue? Che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga! Ma non finisce qui, ecco cosa dice la normativa.
È bene tenere a mente che l’art. 51 sopra indicato, nel definire il regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit, basato su valore normale, un criterio forfettario del quantum da assoggettare a tassazione. Questo va graduato in base alla tipologia di alimentazione del veicolo.
Nella parte della disposizione in cui si prevede che il valore dei veicoli concessi a uso promiscuo è assoggettato a tassazione al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, deve riferirsi come dice la stessa Circolare n. 326 del 1997, a non tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso a vario titolo in base al veicolo.
Ma si tratta solo di quelle eventualmente richieste dalla stesso datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, condizione determinata sulla base delle tabelle ACI.
Quindi, nel determinare i valori ACI si tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, cioè di tutti i costi che in ogni caso l’automobilista deve pagare, al di là del grado di uso del veicolo e dei costi annuali proporzionali alla percorrenza. Si tratta delle spese che direttamente o no, sono legate al grado di uso del mezzo. Comunque non rientrano nella determinazione di valore eventuali optional.
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