Assegno di mantenimento, una sentenza della Cassazione chiarisce un aspetto importante che riguarda i figli dopo il divorzio.
Quando il Giudice decide il mantenimento per coniugi e figli in caso di divorzio, tiene conto di ogni più piccolo particolare che riguardi la situazione economica di tutta l’ex famiglia: il lavoro, e poi passato presente e futuro. E succede spesso che uno dei due coniugi si rivolga ad un nuovo giudice per reclamare diritti che gli sono stati negati.
Il divorzio, oltre ad essere una separazione dolorosa, implica anche problemi che non riguardano solo gli affetti. Nel momento in cui due coniugi si dividono, si dovrà fare i conti su tutti i beni che essi possedevano, a prescindere dalla separazione o comunione degli stessi. E quando nella (ex) famiglia sono presenti anche figli, i conti da fare per un Giudice sono ancora più circostanziati. Dovrà tenere conto di tutte le variabili possibili.
Nella fattispecie, oggi vi parliamo di Luca che opponeva resistenza al precetto del figlio Marco che, tramite notifica, avvisava il padre di essergli creditore di 107 mila euro, la somma del mantenimento deciso dal giudice mai versato allo stesso dal dicembre 2006 fino allo stesso mese del 2020. 14 anni di mancati versamenti che il figlio ora voleva recuperare.
Il Tribunale di Cosenza ha chiarito con la sentenza n. 273/2025 a chi spetta la legittimazione attiva a richiedere le somme dovute (e non corrisposte) a titolo di mantenimento del figlio a carico del genitore non collocatario nella sentenza di divorzio. Luca non era d’accordo sul precetto del figlio perché costituito dalla sentenza emessa dal Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, svoltosi senza la partecipazione del figlio. Di fatto l’unica titolare del credito era la madre.
Il Tribunale, nell’accogliere l’opposizione, sentenzia che qualsiasi accordo anche tacito fra le parti, non può avere l’effetto di autorizzare il debitore a versare l’assegno nelle mani del figlio, in assenza di un provvedimento giurisdizionale di modifica. Secondo la sentenza, quindi, l’unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento delle somme dovute dal padre a titolo di mantenimento del figlio, resta la madre, e che l’opposizione a precetto proposta da Luca viene accolta, dovendosi dichiarare l’insussistenza del diritto di Marco a procedere ad esecuzione. Dunque solo la madre può richiedere eventualmente gli arretrati non corrisposti.
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