La novità che crea discordia, ma aiuta chi è in difficoltà: tutti gli aggiornamenti sull’assegno di mantenimento.
C’è chi non è nelle condizioni economiche per versare l’assegno di mantenimento, e questo potrebbe essere un valido motivo per cui possa non essere richiesto, ma vale in qualsiasi caso? L’ultima novità è protagonista di contestazioni infuocate, ecco cosa cambierà.
Il padre che non versa l’assegno di mantenimento riversa in una condizione che entra in contrasto con la legge, ma se questi è in stato di indigenza, gli si può dire lo stesso? Se c’è “impossibilità assoluta” bisogna tenere conto del diritto alla “dignitosa sopravvivenza” dello stesso genitore in difficoltà.
Davanti il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, specie davanti il tema di assegno di mantenimento, la condizione di impossibilità assoluta di far fronte agli adempimenti, è bene sapere che non coincide con l’indigenza totale nell’immediato.
Quindi, se ne deve tenere conto in questo senso. È necessario che venga valutata la capacità dell’obbligato ad assolvere i propri doveri, senza dover necessariamente rinunciare alle condizioni di “dignitosa sopravvivenza”.
Allora, mentre la Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la condanna per un uomo che non aveva versato all’ex moglie l’assegno di mantenimento di 450 euro al mese, la Cassazione con la sentenza n. 883/2025, annulla il verdetto e rinvia a nuovo giudizio che tenga conto del principio enunciato.
Nel caso trattato, il 57enne impugnava la condanna con motivi accolti solo in parte della Corte di legittimità, secondo cui sulle sentenze di merito vi aleggiavano delle incertezze sulla data a partire dalla quale l’uomo, avrebbe consolidato una condizione di “inadempimento consapevole”. Dalla sentenza di primo grado nel gennaio 2023, l’assistente sociale che tra il 2019 e 2020 aveva avuto in carico l’uomo, aveva attestato che questi affermava di essere indigente e senza fissa dimora.
Come si è evoluta la vicenda? In relazione agli elementi confermati e come riconosciuto nei primi gradi di giudizio, anche dalla documentazione prodotto dalla difesa riguardante un Pon del Comune, cioè il Piano di sostegno inclusivo cofinanziato dall’UE per il contrasto alla povertà, l’uomo fino al 2019 aveva lavorato saltuariamente.
Non solo lavorava saltuariamente come bracciante agricolo, ma viveva anche in casa di sua sorella. Di contro, il ricorrente non aveva però potuto far ritorno alla propria abitazione a sua volta pignorata su iniziativa dell’ex moglie creditrice dell’obbligo di mantenimento.
Infine, la sentenza della Cassazione ricorda che davanti il tema della violazione degli obblighi di assistenza famigliare, l’impossibilità assoluta di far fronte agli adempimenti, non è assimilabile all’indigenza totale. Pertanto, deve essere valutata la capacità dell’individuo a livello concreto, di poter assolvere ai propri obblighi senza dover rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza.
Già in appello l’uomo aveva portato a sostegno la propria tesi oltre al Pon Comunale, un’informativa dell GdF e un decreto di archiviazione per reati simili e commessi nel periodo trattato. Si conclude che l’assenza di reddito fisso e di lavoro stabile, dava l’impossibilità ad adempiere.
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