È la Circolare INPS n. 99/2025 a spiegare le regole, l’assegno per chi è in difficoltà, è una realtà consolidata.
L’INPS spiega come ottenere l’assegno per chi è in difficoltà. Durata, modalità e contributi dall’importo erogato dal Fondo bilaterale delle attività professionali. Istruzioni operative e contabili sull’applicazione della misura.

L’assegno è stato adeguato alla normativa sugli ammortizzatori sociali, ai sensi del DLGS n. 148/2015, poi aggiornato con il D.I. 21 maggio 2024. L’evoluzione amplia i destinatari e le loro tutele, semplificando l’accesso e uniformando le modalità di esposizione nel flussi Uniemens.
I datori di lavoro e i consulenti devono cambiare alcune cose. Tra i destinatari si considerano tenuti al versamento e possono accedere al fondo, chi nel semestre precedente, abbia almeno un dipendente. Ne beneficiano tutti i lavoratori subordinati, gli apprendisti, lavoratori a domicilio e con anzianità di almeno 30 giorni, a esclusione dei dirigenti.
I termini si presentazione sono: non prima di 30 giorni dalla sospensione programmata, ma anche non oltre i 15 dalla sospensione/riduzione. Le causali sono previste per gli ammortizzatori sociali ordinari e non. Si tratta di eventi oggettivamente non evitabili, crisi e riorganizzazioni aziendali, e contratti di solidarietà.
Dal tipo di datore di lavoro, discende la durata massima dell’assegno. Chi ha fino a 15 dipendenti in 26 settimane in un biennio mobile, ci sono causali ordinarie e straordinarie. Se ci sono oltre 15 dipendenti in 26 settimane in biennio mobile, ordinarie. Mentre specificatamente in 24 mesi in 5 anni, c’è la riorganizzazione/transizione, 12 mesi in 5 anni, la crisi aziendale. Infine, in 36 mesi in 5 anni, si tratta di solidarietà.
Per le domande EONE per eventi oggettivamente non evitabili, ci sono periodi dal 1° giugno.
Procedura e cifre per chi è in difficoltà e vorrebbe l’assegno, indicazioni
Comprendere qual è la procedura per chi è in difficoltà e vorrebbe l’assegno, ma soprattutto a quali cifre può ambire.

I datori devono versare una contribuzione ordinaria e davanti l’uso del Fondo una addizionale del 4%. Per le aliquote ordinarie ci sono variazioni in relazione alla dimensione dell’organico.
I dipendenti medi nel semestre hanno una Aliquota ordinaria complessiva. Questa va fino a 5 0,50% per il rapporto 2/3 datore, 1/3 lavoratore. Da 6 a 15 0,80% per la situazione di 2/3 datore, 1/3 lavoratore. Infine, oltre 15 1% davanti 2/3 datore e 1/3 lavoratore. Importante è avere l’informativa sindacale preventiva, quale prova documentale che può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva.
Nel caso di contratti di solidarietà, è obbligatorio l’accordo sindacale con elenco lavoratori. Il pagamento può essere fatto dal datore con successivo conguaglio i rimborso INPS, o dallo stesso ente ai lavoratori davanti la crisi aziendale.
Da luglio c’è una procedura semplificata nel flusso Uniemens, mediante un codice “ticket” identificativo per ogni istanza. Datori e consulenti devono utilizzare nell’elemento <Settimana> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, nel <Codice Evento>, i codici identificanti l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo.
In <IdentEventoCIG> si indica il codice Ticket dato dalla funzionalità “Inserimento ticket”, anche <Codice Evento> di <Differenze A Credito> usare il codice evento “AIO”. Mentre le posizioni contributive che possono usufruire del codice sono identificate dal codice di autorizzazione “0S” del Fondo in esame.
Infine, I codici “A105” e “L012” non devono essere più utilizzati.