Assegno unico: se il figlio è all’estero si perde? Come ottenere l’agevolazione senza incorre in sanzioni

L’Assegno Unico e Universale può essere versato anche per i figli all’Estero? Ecco le regole da seguire per non perdere il beneficio.

L’Assegno Unico e Universale è un sussidio economico riconosciuto ai nuclei familiari con figli a carico e, in particolare, per ogni figlio minorenne, a partire dal settimo mese di gravidanza, e per ogni figlio maggiorenne, fino al compimento dei 21 anni di età. Per i figli disabili, non sono previsti limiti di età.

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Assegno unico: se il figlio è all’estero si perde? Come ottenere l’agevolazione senza incorre in sanzioni (trading.it)

Una delle questioni più controverse sull’Assegno Unico riguarda la possibilità di richiederlo anche per i figli residenti all’Estero ma con iscrizione all’AIRE. Quali sono i requisiti imposti dalla legge per il riconoscimento dell’agevolazione?

Figli all’Estero e Assegno Unico e Universale: le regole da seguire

I genitori possono ricevere l’Assegno Unico per i figli che hanno la residenza all’Estero; il requisito della residenza in Italia, infatti, vale solo per il genitore. È, poi, necessario che il figlio sia a suo carico. Di conseguenza, se i genitori non sono coniugati e il minore vive con uno di essi all’Estero, non può essere considerato parte del nucleo familiare in Italia ai fini ISEE e, quindi, non potrà ricevere l’Assegno Unico.

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Figli all’Estero e Assegno Unico e Universale: le regole da seguire (trading.it)

Se, invece, nonostante la residenza estera il minore fa parte del nucleo dei genitori coniugati che vivono in Italia, potrà essere presentata domanda per l’Assegno Unico (che verrà pagato nella misura del 50% per ogni genitore). Al pari degli accrediti per i figli residenti in Italia, anche per quelli residenti all’Estero non serve il rispetto di un determinato requisito reddituale, ma l’importo spettante cambierà in base all’ISEE.

Assegno Unico per figli che vivono all’Estero: quando può richiederlo il genitore?

I presupposti per poter richiedere l’Assegno Unico e Universale sono tre: appartenenza del figlio al nucleo familiare ai fini ISEE (anche se non convivente), essere a carico IRPEF e residenza in Italia del richiedente (genitore).

Al genitore che ha la residenza in Italia e ha un figlio a carico IRPEF spetta lecitamente la propria quota di Assegno Unico. Per quanto riguarda i figli maggiorenni, la Circolare applicativa INPS prescrive che, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 5, lett. b del Decreto Legge n. 4/2019, sono considerati appartenenti al nucleo dei genitori i figli minori di 26 anni non coniugati e senza figli.

In conclusione, anche per i figli che vivono all’Estero ma che fanno parte del nucleo del genitore quest’ultimo potrà presentare domanda di Assegno Unico; al contrario, se il figlio non fa parte del nucleo familiare del genitore che vive in Italia, non si avrà diritto alla misura.

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