Non tutti sanno che è possibile azzerare un debito. Oltre al metodo classico, esistono strumenti alternativi molto efficaci.
Contrarre dei debiti, purtroppo, è molto semplice, per questo ci sono una serie di misure poste a tutela di coloro che non riescono a soddisfare le pretese creditorie. Lo scopo è evitare che i malcapitati finiscano nelle mani degli usurai e che subiscano pignoramenti dei propri averi.
Per evitare problemi, è necessario l’adempimento, ossia la forma classica di estinzione dei debiti. Consiste nell’esecuzione della prestazione a cui il debitore era obbligato, così come specifica l’art. 1218 del codice civile. L’adempimento si considera valido quando viene effettuato in base alle modalità prestabilite (ad esempio, in un contratto di compravendita di un immobile). Il nostro ordinamento, tuttavia, prevede anche dei modi alternativi di estinzione dei debiti, che permettono di considerare come saldato l’importo dovuto. Scopriamo quali sono.
Come abbiamo anticipato, con l’adempimento il debito si considera azzerato. Ad esempio, se Tizio stipula un contratto per l’acquisto di una casa, con il quale è stato fissato un determinato prezzo dal venditore, il debito si considera estinto nel momento in cui l’acquirente verserà l’intera somma.
È, dunque, necessario che le modalità di estinzione siano quelle previste dall’accordo tra creditore e debitore. Di conseguenza, se le parti prevedono che il pagamento deve avvenire in contanti, il debito non potrà essere estinto diversamente. O, ancora, se viene stabilito un luogo e una determinata tempistica per l’adempimento, il debitore non potrà provvedere in un luogo differente o dopo il termine.
Ma quali sono gli altri metodi per estinguere un debito? Sì, perché l’estinzione non è l’unico. La legge prevede quattro misure alternative. Innanzitutto, la novazione reale, che è l’accordo tra creditore e debitore, tramite il quale avviene la sostituzione del debito con un altro. C’è, poi, la remissione del debito, ossia la rinuncia (totale o parziale) del credito. La compensazione, invece, si ha quando due soggetti sono reciprocamente creditore e debitore l’uno dell’altro e i relativi crediti si compensano; può essere utilizzata anche per debiti di natura diversa, purché siano liquidi, esigibili e fungibili. La confusione, infine, si ha quando il creditore e il debitore coincidono, ad esempio nel caso in cui il debitore acquisti una società verso la quale aveva precedentemente contratto dei debiti. Il tal caso, gli oneri si estinguono perché il debitore finisce per essere creditore di se stesso.
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