I familiari dei disabili che li hanno a carico possono acquistare un’auto con la Legge 104, ma devono compilare un apposito documento.
Per i veicoli destinati ai disabili può essere applicata la detrazione IRPEF al 19% della spesa affrontata, entro un massimo di 18.075,99 euro. Per l’applicazione dell’agevolazione, è necessario che il pagamento sia stato effettuato con metodi tracciabili e che sia stata rilasciata apposita fattura dal concessionario.

È, inoltre, richiesto che il mezzo sia intestato al disabile, anche se la spesa viene effettuata dal familiare. Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione fiscale, inoltre, il disabile è considerato a carico se ha un reddito fino a 2.840,51 euro oppure fino a 4 mila euro, se si tratta di un soggetto di età non superiore a 24 anni. Ma come si ottiene la detrazione nel caso in cui il veicolo sia stato pagato con acconto e poi saldo?
IVA al 4% e detrazione IRPEF al 19%: cosa fare se il pagamento è diviso in acconto e saldo?
Il beneficiario può decidere di ricevere la detrazione IRPEF al 19% in un’unica soluzione in 4 rate annuali di eguale importo. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, specifica che l’agevolazione spetta per una sola volta per ogni veicolo acquistato durante il quadriennio. L’unica eccezione che consente di riavere il beneficio nel quadriennio è prevista per i veicoli che sono stati comprati in precedenza e cancellati dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, prima del secondo acquisto. Se, invece, il veicolo è stato cancellato dal PRA per essere venduto all’Estero, la detrazione è esclusa.

Il pagamento deve essere effettuato con metodi tracciabili, dunque, tramite assegno, carta di credito o carta di debito, bonifico (non è richiesto il bonifico parlante come per i bonus edilizi). Oltre alla detrazione IRPEF, si ha diritto anche all’IVA agevolata al 4% invece che al 22%.
Il concessionario è obbligato a emettere fattura, indicando, di volta in volta, se si tratta di un acquisto compiuto per cui spetta l’IVA al 4% oppure la detrazione fiscale al 19%. Nel caso in cui l’acquirente abbia dato un acconto, il concessionario non deve necessariamente emettere fattura per tale somma ma, per esempio, potrebbe rilasciare solo una scrittura privata, specificando l’ammontare dell’acconto e il restante da versare. Al momento del saldo, invece, dovrà essere emessa la fattura complessiva, includendo anche l’acconto già corrisposto e specificando l’agevolazione applicata. L’elemento essenziale è che sia l’acconto sia il saldo siano pagati con strumenti tracciabili. Se, quindi, l’acconto dovesse avvenire in contanti, la detrazione potrebbe essere applicata solo al saldo.