L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare per la richiesta del Bonus caldaie ibride. A quanto ammonta e chi può usufruirne?
Dopo le modifiche ai bonus edilizi introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.8/E del 19 giugno 2025, per chiarire quali sono i benefici ancora in vigore per i contribuenti che intendono effettuare lavori di ristrutturazione, recupero del patrimonio ed efficientamento energetico presso le proprie abitazioni.

In particolare, in molti si chiedono in che modo evolverà il Bonus Caldaie Ibride, alla luce delle nuove disposizioni dettate dell’Unione Europea e, in particolare, della Direttiva Case Green. È ancora disponibile tale agevolazione? A quali misure è legata?
Bonus Caldaie Ibride: tutte le misure a disposizione dei contribuenti
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, da quest’anno, non possono più essere utilizzati l’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazione per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie e generatori di aria calda a combustibili fossili. Le due agevolazioni, invece, sono ancora legate al Bonus Caldaie Ibride in relazione all’acquisto e all’installazione di:

- microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili);
- generatori a biomassa;
- pompe di calore ad assorbimento a gas;
- sistemi ibridi legati a pompa di calore e caldaia a condensazione.
Per il Bonus Ristrutturazione, la nuova percentuale di detrazione è del 50% per l’abitazione principale e del 36% per le seconde case. Tali aliquote si applicano anche per l’Ecobonus.
La sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaie e generatori d’aria alimentati da combustibili fossili è esclusa anche nell’ambito del Superbonus, a eccezione dei lavori per i quali è stata presentata, prima del 1° gennaio 2025, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) oppure la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo (per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici) e che sono diretti al miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile oppure al raggiungimento della classe energetica più alta.
Per quanto riguarda il Superbonus, inoltre, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica che la detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2025 è ammessa soltanto se, entro il 15 ottobre 2024, oltre la presentazione della CILA per gli interventi sugli immobili unifamiliari, è stata adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori, in caso di interventi presso i condomini e l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di interventi che comportano demolizione e ricostruzione.
È stata, infine, confermata la facoltà di suddividere la detrazione, per le spese relative al 2023, in 10 rate annuali di eguale importo.