Bonus Casa: c’è il problema del tempo col chiarimento del Fisco del 12 maggio 2025

Stop alle agevolazioni sulla prima casa se non si effettua un determinato adempimento. Ecco cosa ha stabilito la Cassazione.

Anche in caso di diritto immobiliare derivante da sentenza costitutiva ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, è possibile beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. In tal caso, tuttavia, l’art.1 della nota II-bis della Tariffa prima del DPR n. 131/1986 sancisce l’obbligo di presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

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Bonus Casa: c’è il problema del tempo col chiarimento del Fisco del 12 maggio 2025 (trading.it)

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito quali sono le tempistiche per effettuare tale adempimento e non perdere la possibilità di ottenere l’agevolazione. Analizziamola nel dettaglio.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per agevolazioni prima casa: quando è valida?

La vicenda analizzata dalla Corte di Cassazione è quella di una contribuente che deteneva un diritto reale di uso su degli spazi di un parcheggio funzionale all’abitazione principale, acquisiti tramite sentenza del 2017. Pensando di avere diritto all’agevolazione sulla prima casa con imposta al 2%, aveva inviato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio stabilita dalla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986.

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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per agevolazioni prima casa: quando è valida? (trading.it)

Il Fisco, però, aveva inviato alla contribuente un avviso di liquidazione per il pagamento dell’imposta di registro al 9%, ritenendo che la dichiarazione fosse stata inoltrata tardivamente. Il caso è stato portato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che ha riconosciuto che, al momento della notifica dell’avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate, non c’era ancora stata la registrazione delle sentenza del tribunale e, dunque, la contribuente poteva ancora inviare la dichiarazione per l’imposta agevolata al 2%.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dinanzi alla Cassazione. Con l’ordinanza n. 8141 del 27 marzo 2025, la Suprema Corte ha chiarito la tempistica esatta per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’agevolazione per la prima casa. Per i giudici di legittimità, in caso di trasferimento legato a una sentenza costitutiva, la dichiarazione sancita dall’art. 1, nota II-bis del TUR non può essere presentata sempre, ma solo prima della registrazione della sentenza.

Nel dettaglio, la contribuente aveva presentato l’atto dopo il 60° giorno dalla notifica dell’avviso di liquidazione, ossia il termine ultimo per non incorrere nella registrazione d’ufficio e, dunque, era venuto meno il diritto all’agevolazione fiscale.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione

L’ordinanza della Corte di Cassazione si rifà alle norme del DPR n. 131/1986 (Testo Unico sull’imposta di registro), e, nel dettaglio, agli articoli 10, 15, 54 e 77, e alla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa. Quest’ultima normativa stabilisce che chi vuole beneficiare delle agevolazioni “prima casa” in caso di trasferimento disposto da sentenza costitutiva, deve inviare una dichiarazione formale.

L’atto, tuttavia, deve pervenire necessariamente “entro tempi certi”, cioè prima della registrazione della sentenza stessa. Ogni dichiarazione successiva è inammissibile. In conclusione, anche in caso di un diritto immobiliare derivante da sentenza costitutiva, si può applicare l’aliquota agevolata al 2%, a patto che la dichiarazione sia resa in tempi congrui.

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