L’Agenzia delle Entrate ha spiegato la corretta applicazione delle nuove regole in merito alla detrazione fiscale dei bonus edilizi.
Dal 2023, non è più possibile usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per i Bonus a sostegno delle spese di ristrutturazione, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico e installazione degli impianti fotovoltaici o dei dispositivi per la ricarica dei veicoli elettrici.
Il legislatore, però, ha previsto delle eccezioni a tale divieto, in base alla presentazione degli specifici titoli abilitativi e la modalità di pagamento delle spese. L’Agenzia delle Entrate, tramite le risposte n. 103, n. 104 e n.105 del 15 aprile 2025, ha sottolineato quando trovano applicazione tali deroghe e quando, invece, continuano a essere vietati lo sconto in fattura e la cessione del credito dei Bonus edilizi.
Il divieto allo sconto in fattura e alla cessione del credito non sussiste per le spese affrontate, prima del 17 febbraio 2023, per i lavori elencati nell’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 e, nel dettaglio:
È, inoltre, previsto un ulteriore requisito oltre alla presentazione del titolo abilitativo prima del 17 febbraio 2023: il pagamento, entro il 30 marzo 2024, delle spese, provate alle fatture, per lavori già compiuti.
Nel dettaglio, con la risposta n. 103/2025, l’Agenzia delle Entrate specifica che il versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico non può essere considerata una spesa sufficiente per l’applicazione della deroga, perché non prevede l’esecuzione materiale dei lavori edilizi. Di conseguenza, la ditta esecutrice dei lavori non avrà diritto alla cessione del credito o allo sconto in fattura.
La risposta n. 104/2025, invece, evidenzia come le spese per la progettazione degli interventi di riduzione del rischio sismico effettuate dal tecnico non giustifica la deroga perché, anche in questo caso, manca la materiale esecuzione dei lavori. Allo stesso modo, i costi per il computo metrico effettuato dall’ingegnere o dall’architetto non può essere inserito nelle spese che rendono applicabile lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Con la risposta n. 105/2025, infine, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che i pagamenti degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e dei diritti di segreteria non bastano per l’applicazione della deroga. Neanche le attività preparatorie, in conclusione, possono consentire la fruizione della cessione del credito e dello sconto in fattura.
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