Bonus edilizi: adesso serve un documento in più (te lo fornisce la banca)

La cessione del credito legata al Superbonus può restare bloccata se il concessionario non effettua un importante adempimento.

Il Superbonus e gli altri Bonus edilizi?concedono, in alcuni casi, la possibilità ai contribuenti di ottenere i benefici tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito, al posto della classica detrazione fiscale tramite la Dichiarazione dei Redditi. Nel primo caso, si beneficia di uno sconto da parte dell’impresa che compie i lavori edilizi, mentre nel caso della cessione del credito diretta le somme sono cedute a un soggetto terzo (si solito la banca).

cessione del credito superbonus
Bonus edilizi: adesso serve un documento in più (te lo fornisce la banca) (traduing.it)

Nell’ipotesi dei Bonus edilizi erogati con cessione del credito a terzi (come la banca), è obbligatorio che il cessionario accetti oppure rifiuti chiaramente il credito tramite il cassetto fiscale, affinché possa utilizzare il credito stesso in compensazione fiscale oppure in Dichiarazione dei Redditi.

Credito “in attesa di accettazione”: cosa significa e cosa rischiano i contribuenti?

Tramite la risposta all’interpello n. 130/E del 13 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità per usare un credito relativo ai Bonus edilizi ceduto dalla banca e non accettato né rifiutato dal concessionario. La vicenda analizzata è quella di una società che, nel periodo d’imposta 2022, aveva usufruito del Superbonus per coprire le spese per lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica su un immobile di sua proprietà e aveva ceduto il credito a una banca.

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Credito “in attesa di accettazione”: cosa significa e cosa rischiano i contribuenti? (trading.it)

Quest’ultima aveva bonificato il credito legato alle spese effettuate nel primo trimestre del 2022, mentre l’ulteriore credito relativo ai costi del secondo semestre del 2022 risultavano ancora “in attesa di accettazione“. La società, dunque, si era rivolta all’Agenzia delle Entrate affinché chiarisse l’uso del credito in sospeso.

Nella sua risposta, il Fisco ha richiamato le norme che regolano la fruizione del Superbonus e, in particolare, del cd. Decreto Rilancio, e la Circolare AdE n. 33/2022. Quest’ultimo provvedimento stabilisce che i crediti legati a cessioni o sconti in fattura adeguatamente comunicati vengono resi disponibili entro il 10 del mese seguente, per mezzo della procedura telematica ”Piattaforma Cessione Crediti”, raggiungibile tramite il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

La Circolare, inoltre, evidenzia come i crediti ricevuti vengono suddivisi in tra categorie: “in attesa di accettazione“, “accettati” e “rifiutati“. Quelli “in attesa di accettazione” da parte del cessionario non possono essere usati dal titolare del Bonus edilizio e, di conseguenza, sarà necessario aspettare un eventuale rifiuto dal cessionario, affinché ritorni disponibile. Solo se si prende in carico il credito la “Piattaforma Cessione Crediti” funziona.

In conclusione, fino a quando il credito si trova “in attesa di accettazione”, l’istante non potrà usarlo nel Modello F24 né inserirlo nella Dichiarazione dei Redditi, ma potrà soltanto sollecitare la banca ad agire.

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