La Circolare n. 83/2025 è il punto di riferimento, il Bonus INPS con sconto del 50%, il prossimo obiettivo!
Le indicazioni operative della Circolare n. 83 dell’INPS parlano del 50% di sconto sui contributi previdenziali nei primi tre anni di iscrizione alla gestione Artigiani e Commercianti. La riduzione dei contributi previdenziali IVS è la svolta: incentiva l’autoimprenditorialità, sostiene le imprese, e ne alleggerisce il carico contributivo negli anni iniziali.
La Legge di Bilancio 2025 introduce la decontribuzione all’art. 1 comma 186, della Legge n. 207/2024. La riduzione del 50% dei contributi previdenziali IVS uguali al 24% sul reddito annuo imponibile, o sul minimo di 18.555 euro nel 2025, si applica a chi si iscrive per la prima volta alla gestione artigiani e commercianti, pure per chi versa il minimale.
È da vedere come un’opzione, perché non è cumulabile ad altre agevolazioni, come ad esempio la riduzione del 3% dei contributi riservata ai Forfettari.
Chi ha pagato una contribuzione piena, potrà avere la compensazione sulle rate successive per i rimborso. Ma occhio, che la riduzione dei contributi ha sì durata per 3 anni, a partire dalla data di decorrenza dell’obbligo, ma riguarda esclusivamente quelli non opzionali, ma previdenziali.
Restano da versare i 7,44 euro all’anno per la maternità, e lo 0,48% per l’indennizzo di rottamazione licenze per i commercianti.
Si può rinunciare a questa richiesta, ma utilizzando uno specifico modello di rinuncia messo a disposizione dall’INPS.
Quali requisiti? L’impresa deve essere nuova, e i beneficiari non devo mai aver sottoscritto contratti di lavoro autonomo, e non aver mai operato nel settore, neo-iscritti in tutti i sensi! Gli stessi, possono cambiare impresa o ruolo, e gestione, ma senza interruzione di copertura contributiva mensile.
Benefici per chi si iscrive tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 alle gestioni per titolari di imprese individuali e familiari che fanno reddito, soci di società di persone/capitali, e coadiuvanti e coadiutori.
Il limite temporale sopra indicato è fondamentale, perché in esso deve ricadere l’avvio dell’attività. Per i soci si inizia a calcolare dal loro ingresso in società per la quale si è iscritti alla gestione. Per coadiutori e coadiuvanti, sia l’iscrizione che l’avvio attività, devono essere soddisfatti senza eccezioni.
Se non coincidono data di avvio e iscrizione alla gestione autonoma, ma comunque rientrano nell’arco temporale del 1° gennaio/31 dicembre 2025, i 36 mesi di riduzione decorrono dalla data di iscrizione alla gestione. Tale iscrizione e la copertura contributiva devono essere senza soluzione di continuità. Ma qual è la modalità di accredito?
È l’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che ne definisce le modalità. Sancisce il diritto di accreditamento di tutti i contributi mensili legati a ciascun anno solare di riferimento per il pagamento. Se si versano contributi in relazione alla riduzione in misura minore all’importo calcolato sul minimale di reddito, i mesi di accreditamento si riducono proporzionalmente.
Ad esempio, se un soggetto è tenuto alla contribuzione nei limiti del minimale di reddito, davanti il pagamento dei contributi calcolati su tariffazione ridotta del 50% della contribuzione che sarebbe dovuta esser trattata con tariffazione ordinaria, viene calcolata per 6 mesi, appunto “proporzionalmente”.
Riconosciuti gli elementi fondamentali legati alla gestione, adesso bisogna attuare le indicazioni finora riportate. Completamento del quadro per conquistare il vantaggioso bonus INPS del 50% di sconto.
Si ribadisce l’incompatibilità con altre agevolazioni, gli stessi esercenti di attività commerciali over 65enni che hanno già una riduzione del 50%, non possono usufruire anche di questo nuovo bonus INPS. Perché già pensionati e secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
E se si fa comunque domanda? Ad esempio, chi ha regime forfettario, rischia di perdere i benefici.
Nel DPR n.445/200 si indicano requisiti e modulo di presentazione della domanda. È il titolare dell’azienda a presentarla, accedendo al “Portale Agevolazioni” , ex DiResCo, e compilando il modulo. In questa stessa sezione, si può verificare l’esito dell’istanza. Se nel tempo ci sono variazioni aziendali, non serve inviare una nuova domanda, ma sarà l’INPS ad accorgersi con i dovuti controlli, se eliminare il beneficio o meno in vista delle evoluzioni.
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