I bonus ristrutturazione e le detrazioni fiscali sono strumenti molto utilizzati dai contribuenti italiani, ma cosa accade se dopo aver avviato lavori agevolati ci si trasferisce all’estero? E come funziona il tetto di spesa in caso di nuovi interventi? Domande frequenti che meritano un chiarimento preciso.
Sempre più persone scelgono di avvalersi del Bonus Ristrutturazioni o dell’Ecobonus per riqualificare le abitazioni. I lavori di efficientamento e manutenzione straordinaria rientrano in un quadro normativo ricco di regole, che si intrecciano con la fiscalità personale. Non è raro che chi ha già sostenuto spese per decine di migliaia di euro si trovi, poco dopo, a dover valutare un trasferimento all’estero per lavoro.

Nascono allora dubbi concreti: le detrazioni fiscali maturate andranno perse in caso di cambio di residenza? I tetti di spesa fissati dalla legge si rinnovano con ogni nuovo cantiere o bisogna tener conto delle somme già utilizzate? Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, la risposta dipende dalla tipologia di reddito dichiarato in Italia e dalla natura autonoma o meno dei lavori effettuati.
Molti contribuenti, ad esempio, si trasferiscono in paesi come la Svizzera, mantenendo comunque immobili in Italia. In queste situazioni, il nodo è capire se i redditi prodotti sul territorio nazionale permettono di continuare a sfruttare i benefici. Sul fronte delle spese, invece, il riferimento resta il limite dei 96.000 € per unità immobiliare, salvo casi di interventi autonomi certificati.
Trasferimento all’estero e diritto alle detrazioni
Il trasferimento di residenza fuori dall’Italia non comporta automaticamente la perdita delle detrazioni. Tuttavia, per poter continuare a utilizzare le quote annuali del Bonus Ristrutturazioni al 50% o dell’Ecobonus al 65%, è necessario avere un reddito imponibile in Italia su cui far valere le detrazioni.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, un contribuente residente all’estero potrà continuare a beneficiare della detrazione se possiede redditi fondiari, ad esempio derivanti dalla locazione di un immobile situato in Italia e soggetti a Irpef ordinaria. Se invece tutti i redditi italiani sono tassati con regimi sostitutivi, come la cedolare secca, non sarà possibile recuperare le detrazioni.

Gli esperti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sottolineano che la residenza fiscale non è quindi il punto decisivo: ciò che conta è l’esistenza di redditi imponibili in Italia. In assenza di questi, le detrazioni restano teoricamente acquisite ma non potranno essere utilizzate, di fatto andando perse.
Nuovi lavori e limite di 96.000 €
Per quanto riguarda il tetto massimo di spesa agevolabile, la normativa fissa il limite a 96.000 € per ogni unità immobiliare. La regola, però, non obbliga a sottrarre le somme già spese in passato se i nuovi interventi sono considerati autonomi.
Secondo la Circolare 17/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate, per considerare un lavoro autonomo rispetto a uno precedente è necessario che sia certificato da titoli edilizi distinti e che non rappresenti la semplice prosecuzione di opere già avviate. Ciò significa che un contribuente che ha sostenuto spese per 30.000 € nel 2023 può, entro il 2025, avviare nuovi lavori sulla stessa abitazione beneficiando nuovamente del massimale intero, purché si tratti di un intervento separato e autonomo.
In mancanza di autonomia, invece, i costi vanno cumulati e sottratti dal tetto originario. Per questo motivo è fondamentale che la documentazione edilizia e fiscale dimostri la distinzione tra i vari cantieri. Gli analisti del Sole 24 Ore ricordano che questa distinzione non è solo formale ma sostanziale: il rischio di contestazioni è elevato se non si rispettano i requisiti indicati.
In definitiva, il contribuente che si trasferisce all’estero non perde automaticamente i benefici del Bonus Ristrutturazioni o dell’Ecobonus, ma deve mantenere un reddito imponibile in Italia per sfruttarli. Inoltre, i nuovi lavori possono godere di un ulteriore plafond di 96.000 € solo se certificati come interventi autonomi.