Il Bonus Ristrutturazioni al 50% è una delle agevolazioni più utilizzate dai contribuenti italiani, ma per i soggetti iscritti all’AIRE le regole cambiano. La residenza fiscale all’estero è infatti determinante per capire se si può beneficiare della detrazione.
Il tema dell’accesso alle agevolazioni fiscali da parte degli iscritti all’AIRE riguarda molti italiani che, pur vivendo e lavorando fuori dall’Italia, mantengono beni immobili nel nostro Paese. Il dubbio si pone soprattutto quando occorre avviare lavori di ristrutturazione e si intende usufruire del bonus del 50%, valido anche nel 2025. In questi casi, la questione cruciale è la residenza fiscale: non è sufficiente essere cittadini italiani, ma è necessario avere un’imposta lorda in Italia sulla quale applicare la detrazione. Senza un’imposta da pagare, infatti, il beneficio non può essere utilizzato.

Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, come quella tra Italia ed Ecuador, stabiliscono che i redditi da lavoro dipendente percepiti all’estero siano imponibili solo nel Paese in cui l’attività è svolta. Questo comporta che chi risulta residente fiscale all’estero non versi IRPEF in Italia e, di conseguenza, non possa portare in detrazione le spese di ristrutturazione sostenute per un immobile posseduto in Italia. A confermare questo principio sono le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e i chiarimenti della prassi, che legano l’accesso al bonus alla presenza di un’imposta lorda su cui operare la detrazione.
Residenza fiscale e limiti all’agevolazione
Un soggetto iscritto all’AIRE viene considerato fiscalmente residente all’estero, a meno che non dimostri di mantenere in Italia il proprio centro di interessi vitali o familiari. In assenza di tali condizioni, il reddito da lavoro percepito all’estero non è tassato in Italia. Nel caso di un contribuente che lavora per una ONG italiana in Ecuador, il reddito da lavoro dipendente è imponibile esclusivamente in Ecuador e non concorre alla formazione dell’imposta italiana. Questo significa che il soggetto non può beneficiare delle detrazioni d’imposta previste per le ristrutturazioni edilizie, poiché manca l’imposta lorda da abbattere.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il Bonus Ristrutturazioni è una detrazione IRPEF e non un contributo diretto: è quindi necessario avere imposte dovute in Italia. Diverso sarebbe il caso di iscritti all’AIRE che continuano a produrre redditi imponibili in Italia, come affitti o redditi di lavoro svolto nel territorio nazionale: in quel caso, l’imposta lorda esiste e le spese di ristrutturazione possono essere portate in detrazione entro i limiti stabiliti.
Il ruolo della proprietà e le implicazioni pratiche
Il possesso di un immobile in Italia, anche se abitazione principale prima del trasferimento, non basta da solo a garantire l’accesso al bonus del 50%. La detrazione spetta solo se il contribuente è in grado di “scaricarla” dall’IRPEF dovuta in Italia. Questo crea un discrimine importante tra i soggetti iscritti all’AIRE: chi non ha redditi imponibili in Italia non può utilizzare la detrazione, mentre chi ha ancora redditi soggetti a tassazione italiana può farlo. Le fonti fiscali, compreso il Consiglio Nazionale del Notariato, sottolineano che l’agevolazione non si perde in assoluto per gli iscritti all’AIRE, ma dipende dalla posizione fiscale del singolo.
Per chi lavora stabilmente all’estero, la via dell’agevolazione non è percorribile, ma restano invariati gli altri obblighi legati alla proprietà, come IMU e TARI, qualora dovuti. La pianificazione degli interventi e delle spese deve quindi tenere conto non solo della titolarità dell’immobile ma soprattutto della residenza fiscale effettiva e dei redditi prodotti, per evitare sorprese al momento della dichiarazione dei redditi.