Le famiglie possono usufruire del Bonus zanzariere e ottenere degli sconti incredibili per l’installazione. Ecco i requisiti per richiederlo.
Nonostante il taglio alle agevolazioni edilizie, per quest’anno è ancora attivo il cd. Bonus zanzariere, ossia la misura che consente di ottenere una detrazione IRPEF del 50% e che rientra nel più ampio intervento di schermatura solare degli edifici.
Nel dettaglio, il Bonus si può ricevere per l’acquisto e l’installazione di zanzariere, nell’ambito di lavori diretti al miglioramento dell’efficienza energetica, e può essere richiesto non solo per le abitazioni private ma anche per i locali commerciali o produttivi; in quest’ultima ipotesi, tuttavia, la detrazione non riguarderà l’IRPEF bensì l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società). Ma quali sono i soggetti abilitati alla domanda per l’agevolazione fiscale e quali requisiti sono richiesti?
Possono presentare richiesta per il Bonus zanzariere tutti i titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile in cui vengono installate le strutture. In particolare: proprietario, nudo proprietario, usufruttuario, affittuario, comodatario, condomino (per le parti comuni).
Per quanto riguarda i locali commerciali o produttivi, invece, sono abilitati all’inoltro dell’istanza: imprese, utilizzatori dell’immobile ai fini dell’esercizio dell’attività professionale, associazioni tra professionisti, Enti pubblici e privati tenuti al pagamento dell’IRES, case popolari ed Enti con identiche finalità.
Il Bonus non viene erogato per tutte le tipologie di zanzariere, ma esclusivamente per quelle che rispettano i seguenti requisiti:
Il Bonus copre le spese per l’acquisto delle zanzariere e delle tende anti-insetti e la loro installazione, entro una soglia massima di 60 mila euro. La detrazione IRPEF o IRED al 50%, inoltre, viene suddivisa in Dichiarazione dei Redditi in 10 rate annuali di eguale importo.
I richiedenti devono conservare, per almeno 10 anni (in caso di controlli fiscali), la seguente documentazione:
È essenziale che le spese siano state sostenute con bonifico parlante, bonifico online postale o bancario e che, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, venga inviata comunicazione all’ENEA.
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