Bonus 110, un errore comune e le soluzioni al riguardo: alcuni dettagli nel chiarimento da parte dellâAgenzia delle Entrate, con la circolare: di cosa si tratta
Quando si parla del bonus 110 sono tanti gli aspetti che destano attenzione, come nel caso di un errore comune e delle soluzioni in merito: alcuni dettagli circa la circolare di Agenzia delle Entrate e di cosa si tratta.
Al fine di poter beneficiare del bonus 110 in dichiarazione dei redditi, con visto di conformitĂ , quanto speso rispetto ai lavori va pagato mediante bonifico âparlanteâ. Ma qualora si sbagliasse e si facessero errori, in fase di compilazione del bonifico, cosa accadrebbe e si potrebbe porvi rimedio?
A trattare il tema in questione è Blowing Post, che si sofferma proprio sullâAgenzia delle Entrate. E nel dettaglio sulla circolare n.28/E â 25.07.2022. Tuttavia, anzitutto potrebbe esser opportuno chiarire cosa sâintenda per bonifico âparlanteâ. Può esser definito in tal modo un bonifico. Il quale abbia tali elementi, che sono la causale del versamento, si legge, e si richiama la normativa circa i lavori agevolati. E poi, il cod.fiscale del soggetto che beneficia della detrazione, il num. di p.Iva ovvero il cod.fiscale di colui a favore del quale è emesso bonifico. E ancora num. e data fattura a cui fa riferimento il bonifico.
Lâindicazione di quanto ammonta sul bonifico dovrĂ essere la medesima rispetto alle spese fatte per quanto concerne i lavori ammessi al bonus 110. Al neto dellâimporto, in merito ai lavori, per cui il soggetto ha avuto lo sconto in fattura. Oppure cessione del credito. Occorre ricordare, si legge, che lâobbligo circa il pagamento mediante bonifico non concerne le imprese.
Quando si parla di argomenti come quello in oggetto sono tanti gli spunti che possono catturare lâattenzione, si pensi ad esempio al Superbonus 110% e al cambio infissi gratuito: va tenuto conto di un aspetto, i particolari.
Ritornando al tema, approfondito da Blowing Post, il modello di bonifico impiegato. Per quanto concerne il bonus 110 devâessere il medesimo di quello impiegato. Per quanto riguarda le altre misure a carattere edilizio. Ovverosia deve consentire a banche e Poste lâapplicazione della ritenuta dâacconto. In capo allâimpresa. La quale riceve i pagamenti. E che, ad ora, è allâ8%.
Tra i diversi documenti che il soggetto dovrĂ custodire, in aggiunta alla copia dei bonifici. Vi sono anche la certificazione per quanto concerne il rispetto rei requisiti tecnici, inerenti gli interventi fatti. NonchĂŠ circa la congruitĂ in merito alle spese fatta in rapporto agli interventi agevolati.
Si legge che i documenti da custodire sarebbero quarantasette. Questo il numero riportato, ma occorre prestare attenzione ed approfondire il tema.
Nel caso si commettesse un errore in merito al bonifico compilato, sarebbe quindi possibile porvi rimedio? Blowing Post spiega che la circolare dellâAgenzia delle Entrate ha spiegato che la compilazione incompleta. In merito al bonifico bancario-postale. La quale impedisse in modo definitivo a banche e poste lâapplicazione della ritenuta disposta. Non permette il riconoscimento circa la detrazione. Salva lâipotesi della ripetizione del pagamento. Attraverso un bonifico, in modo corretto.
Nel dettaglio, si legge che la soluzione sarebbe quella della ripetizione del pagamento, facendo si da riottenere le somme versate prima. Ciò, attraverso un nuovo bonifico. Bancario oppure Postale. Dove vi siano indicati in modo corretto i dati necessari inerenti lâapplicazione della ritenuta.
Si legge ancora che tuttavia non occorrerebbe la ripetizione del bonifico laddove non sia stato indicato il num.fattura inerente i lavori fatti. E ancora, non sembrerebbe estesa al superbonus la soluzione la quale consente di porre rimedio al bonifico sbagliato con lâattestazione resa dallâimpresa. Circa il fatto di aver in modo adeguato contabilizzato il corrispettivo. Al fine della giusta tassazione del reddito.
Questi, alcuni dettagli in merito. Ad ogni modo è opportuno ed importante approfondire temi ed elementi ed informarsi, al fine di chiarire eventuali dubbi nonchÊ saperne di piÚ nel dettaglio. Anche mediante confronti con soggetti competenti in materia, esperti del campo e professionisti del settore.
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