Buoni fruttiferi postali: anche la banca sbaglia ed è costretta a pagare, i nuovi limiti che pochi conoscono

Una controversia sui buoni fruttiferi postali arriva a una nuova svolta davanti all’Arbitro Bancario Finanziario. La decisione n. 7026 del 17 luglio 2025 chiarisce quando un secondo ricorso diventa inammissibile, ma anche quando l’intermediario deve rimborsare costi indebiti e risarcire le spese legali sostenute dal cliente. 

La vicenda dei buoni fruttiferi postali continua a generare contenziosi, soprattutto per i titoli emessi negli anni Novanta e liquidati a distanza di decenni. Un ruolo fondamentale è quello dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel chiarire diritti, obblighi e limiti delle richieste avanzate dai risparmiatori.

Uomo sorridente con pc e smartphone
Buoni fruttiferi postali: anche la banca sbaglia ed è costretta a pagare, i nuovi limiti che pochi conoscono (trading.it)

La decisione n. 7026 del 17 luglio 2025 offre un quadro particolarmente significativo, perché affronta insieme tre temi delicati: il principio del ne bis in idem, i costi di duplicazione dei buoni e il rimborso delle spese legali. Il caso nasce da due buoni fruttiferi postali a termine emessi il 24 giugno 1998, del valore nominale di 1.000.000 di lire ciascuno, già oggetto di una precedente pronuncia favorevole alla risparmiatrice. Proprio nella fase di esecuzione di quella decisione emergono nuovi problemi, che portano a un secondo ricorso e a una risposta articolata del Collegio.

Buoni fruttiferi postali e secondo ricorso: quando scatta il ne bis in idem

La ricorrente aveva già ottenuto nel 2023 una pronuncia dell’ABF che escludeva la prescrizione dei buoni e imponeva all’intermediario la loro liquidazione. Tuttavia, al momento del pagamento, l’importo liquidato risultava inferiore a quanto atteso e l’intermediario aveva richiesto anche 14 euro per la duplicazione dei titoli, ritenuta necessaria per procedere.

Salvadanaio e monete
Buoni fruttiferi postali e secondo ricorso: quando scatta il ne bis in idem (Trading.it)

Con il nuovo ricorso, presentato il 28 gennaio 2025, la cliente chiedeva l’integrazione della somma non corrisposta, pari a 924,98 euro, oltre interessi, e il rimborso dei costi sostenuti. Su questo punto, il Collegio ha richiamato con chiarezza il principio del ne bis in idem: davanti all’ABF non è possibile riproporre una domanda che riguarda lo stesso rapporto già deciso nel merito, nemmeno se si chiede un bene della vita diverso ma riferibile a fatti già deducibili nel primo procedimento.

Di conseguenza, la richiesta relativa ai rendimenti dei buoni è stata dichiarata inammissibile, perché la questione avrebbe dovuto essere fatta valere nel primo ricorso. La decisione ribadisce così che l’ABF non rappresenta un grado di giudizio successivo e che eventuali contestazioni residue devono trovare spazio davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

Duplicazione dei buoni e costi indebiti: cosa deve fare l’intermediario

Diversa la valutazione sul tema dei 14 euro richiesti per la duplicazione. In questo caso, il Collegio ha ritenuto la domanda fondata perché il comportamento contestato risulta successivo alla prima decisione ABF. Dagli atti emerge che i buoni non erano stati smarriti, sottratti o distrutti, tanto che la ricorrente aveva prodotto sia gli originali sia i duplicati.

L’intermediario aveva giustificato la duplicazione sostenendo la prescrizione dei titoli, una tesi già esclusa nella precedente pronuncia. Per il Collegio, l’eventuale duplicazione deriva quindi da una errata valutazione dell’intermediario, che non può trasferire sul cliente i costi di un’attività resa necessaria da un proprio errore.

Da qui l’obbligo di restituire i 14 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo, con un principio chiaro: quando la banca o Poste applicano procedure superflue fondate su presupposti sbagliati, il costo resta a loro carico.

Spese legali e risarcimento: quando il cliente ha diritto al rimborso
Un ulteriore passaggio rilevante riguarda il rimborso delle spese per assistenza professionale, quantificate in 120 euro. Le regole dell’ABF non impongono l’assistenza di un legale, ma il Collegio ha richiamato un orientamento recente secondo cui tali costi possono essere riconosciuti come danno emergente quando l’intermediario adotta un comportamento gravemente scorretto o ingiustificatamente dilatorio.

Nel caso concreto, l’insistenza dell’intermediario nel richiedere somme non dovute, nonostante una decisione già sfavorevole, ha reso oggettivamente necessaria l’assistenza professionale. Per questo il Collegio ha disposto il risarcimento equitativo delle spese legali sostenute dalla ricorrente.

La decisione si chiude con ulteriori conseguenze economiche: l’intermediario deve versare 200 euro alla Banca d’Italia per le spese di procedura e 20 euro alla ricorrente a titolo di rimborso del contributo versato per il ricorso.

Gestione cookie