Poste Italiane è obbligata a informare i sottoscrittori di Buoni circa la loro durata. In caso contrario scatta il risarcimento danni.
L’intermediario finanziario deve agire nel rispetto degli obblighi di trasparenza e informazione, in relazione alla stipula di contratti di sottoscrizione di Buoni Fruttiferi Postali. In particolare, deve chiarire ai titolari le caratteristiche dei titoli, compresa la data di scadenza.

Se il sottoscrittore non viene posto nelle condizioni di conoscere la data di scadenza dei titoli e la decorrenza del termine di prescrizione, allora l’intermediario può essere obbligato al risarcimento del danno. Al riguardo, è intervenuta una fondamentale sentenza del Giudice di Pace di Napoli, che ha specificato in che modo tutelare i risparmiatori.
Buoni Fruttiferi Postali: la sentenza rivoluzionaria che ammette il rimborso anche se scaduti
Il Giudice di Pace di Napoli Nord, con la sentenza n. 115/2025 del 4 marzo 2025, ha specificato che, in caso di inosservanza dei doveri di informazione e trasparenza da parte dell’intermediario finanziario al momento dell’acquisto di Buoni Fruttiferi Postali, ricorre un’ipotesi di inadempimento contrattuale. Di conseguenza, la mancata specificazione della data di scadenza del Buono comporta l’obbligo di risarcimento del danno subito dal sottoscrittore, se dall’omissione non ha potuto godere del diritto al rimborso.

La vicenda ha come protagonista il titolare di quattro Buoni Fruttiferi Postali della serie AA2, acquistati nel 2001. L’interessato lamentava la mancata possibilità di riscuotere le somme maturate a causa dell’intervenuta prescrizione fatta valere da Poste Italiane ma, allo stesso tempo, la mancanza di informazioni essenziali sui titoli sottoscritti, tra cui il termine di scadenza. Poste, inoltre, non aveva provveduto alla consegna del foglio informativo al momento dell’acquisto.
Il Giudice, pur evidenziando che i Buoni risultavano effettivamente prescritti al momento della domanda di rimborso, ha condannato Poste Italiane al versamento della somma nominale dei titoli, decurtata della ritenuta fiscale. L’intermediario finanziario, infatti, aveva violato gli obblighi di trasparenza e informazione nei confronti dell’investitore, che non poteva conoscere con certezza la durata dei Buoni Fruttiferi Postali, né il termine di decorrenza della prescrizione. In particolare, è stata sottolineata l’importanza del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, dal quale deriva la necessità di agire per tutelare gli interessi delle parti coinvolte, anche tramite obblighi di informazione e avviso. In caso contrario, può sorgere l’obbligo di risarcire il danno causato alla controparte.
Tale principio era stato espresso anche dal Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 2377/2024 del 9 dicembre 2024. In tale occasione è stato specificato come Poste Italiane deve informare i sottoscrittori, in maniera chiara e precisa, sulla scadenza dei Buoni Fruttiferi, in modo tale da non ingenerare un legittimo affidamento da parte sulla diversa durata. La violazione di tale obbligo comporta inadempimento contrattuale risarcibile.