Cambia il tasso di interesse per i lavoratori: le nuove cifre che ti riguardano

Lo conferma la circolare n. 34 dell’INAIL dello scorso 10 giugno, cambia il tasso di interesse per i lavoratori.

L’INAIL ha pubblicato la circolare che comunica che dall’11 giugno, varia il tasso di interesse per i lavoratori. Questo riguarda le rateazioni dei debiti per i premi assicurativi e accessori, ai sensi dell’art. 2, comma 11 del DL 9 ottobre 1989 n. 338, poi convertito dalla legge del 7 dicembre 1989, la n. 389, e quello che determina le sanzioni civili all’art. 116 comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

sfondo mano gira cubetto con frecce e mano con lente di ingrandimento
Cambia il tasso di interesse per i lavoratori: le nuove cifre che ti riguardano- Trading.it

Decide tutto la BCE, sigla che indica la Banca Centrale Europea, la quale ha definito con grande decisione la politica monetaria in gioco. Questa a partire da giugno 2024 applicherà il 2,15% del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, chiamato ORP.

Quindi, a partire dall’11 giugno 2025, variano proprio le questioni legate a rateazioni e sanzioni, ma bisogna analizzare nel dettaglio come ciò avvenga. Poiché l’entrata in vigore delle nuove aliquote ha delle conseguenze molto importanti sul piano fiscale.

Come cambia il tasso di interesse per i lavoratori, indicazioni pratiche

Confermate le nuove aliquote per il tasso di interesse per i lavoratori, ecco come ne cambia la gestione. Questo verrà applicato alle rateazioni e al differimento del versamento dei premi INAIL.

persone discutono davanti documento
Come cambia il tasso di interesse per i lavoratori, indicazioni pratiche- Trading.it

La dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è stataa posta all’8,15% all’anno, questo a partire dalle richieste di rateazione presentate dall’11 giugno. Ma cosa cambia per tutti i piani di rateazione già attivi e emessi?

Succede che i piani di ammortamento già posti in essere non subiscono modifiche, poiché gli accordi di dilazione approvati prima della data indicata, continueranno a essere disciplinati in base al tasso che era vigente al momento della loro emissione.

Da qui, si analizzano le sanzioni civili nel caso di ritardato o mancato pagamento. Quella ordinaria si applica in tutti i casi in cui il mancato pagamento sia riconducibile a omissioni contributive rilevabili dalle denunce obbligatorie, cioè quando i contributi che spettano sono dichiarati, ma non versati proprio nei termini previsti e indicati.

Dall’11 giugno la sanzione è fissata al 7,65% all’anno, un valore che si calcola sommando 5,5 punti percentuali al tasso di rifinanziamento principale della BCE, 2,15%. Ma se entra in gioco il “ravvedimento operoso”, le sanzioni sono ridotte, ciò per incentivare il comportamento corretto dei cittadini.

Se si effettua il versamento entro 120 giorni dalla scadenza e prima di contestazione dell’ente impositore, la riduzione della sanzione è di 2,15% all’anno. Infine, le aziende coinvolte in procedure concorsuali come fallimenti o concordati, beneficiano di una diminuzione delle sanzioni civili poste sui contributi non versati. Dall’11 giugno la riduzione si basa dal tasso di rifinanziamento principale della BCE, ex TUR, uguale al valore di 2,15%.

Gestione cookie