La PEC ottimizza la gestione della cartella di pagamento, e in essa il cittadino può trovare una garanzia.
Soluzione frutto di un acceso dibattito giurisprudenziale, quello sulla validità delle notifiche tributarie effettuate mediante indirizzi PEC non posti nei pubblici registri. La sentenza n. 4042/3/2024 della Corte di Giustizia Tributaria della Puglia, ha posto l’inesistenza giuridica della notifica di una cartella di pagamento inviata da una PEC non censita nell’indice Ini-Pec o in altri elenchi ufficiali. Ciò proviene da un preciso contesto normativo.

Non si tratta di una decisione “casuale”, ma di una posta in seguito ad un iter giuridico ben preciso. Si parte dall’art 16-ter del DL n. 179/2012, il quale impone proprio l’utilizzo di indirizzi PEC certificati e inseriti nei pubblici elenchi. Il già citato INI-PEC, IPA o Reginde, sempre per notifiche telematiche. Il fine è quello di garantire determinate condizioni nell’ambito in questione.
Poter verificare la provenienza dell’atto da parte del destinatario, dare sicurezza giuridica rispetto abusi o frodi, e garantire la trasparenza nell’identificazione del mittente.
Gli orientamenti giurisprudenziali che seguono ciò sono la Scuola Rigorista, per lo più maggioritaria sul tema, in cui trapelano le seguenti pronunce. Del CTR Lazio 915/2022, che dichiara inesistente la notifica se l’indirizzo non figura dai registri, escludendo sanatorie ex art. 156 c.p.c., ma anche del CTR Toscana 1526/2021, il quale qualifica come “atto inesistente” le notifiche da Pec non ufficiali.
Persino la Cassazione dello stesso orizzonte giuridico, con la sentenza n. 17346/2019 conferma l’inderogabilità del requisito della pubblicità degli indirizzi.
Minoritaria è l’impronta della scuola Finalista. Questa prevede la sentenza della Cassazione n. 26682/2024, la quale ammette la validità se il destinatario ha comunque esercitato il diritto di difesa, pur con indirizzo non registrato, e anche il CTP Reggio Emilia 14/2023 il quale considera che basti la riconoscibilità del mittente mediante dominio istituzionale.
Come salvarsi con il cavillo PEC, indicazioni per gestione cartella di pagamento
Ma quali sono state le implicazioni pratiche che hanno determinato la salvezza mediante PEC? Ecco come cambia nel concreto la gestione della cartella di pagamento.

Ci sono degli effetti processuali legati alle implicazioni pratiche, perché si parla di “inesistenza” della notifica, e ciò comporta i seguenti elementi. In primis, la decadenza dei termini per finalizzare la riscossione coattiva, e la stessa improponibilità di eccezioni di prescrizione.
Senza dimenticare gli obblighi per gli enti che hanno necessità di verificare periodicamente l’iscrizione nei registri, di uniformarsi agli indirizzi ufficiali, ad esempio protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, e infine la conservazione delle evidenze dell’avvenuta registrazione. Sono tutti elementi fondamentali, da non dare per scontati.
In sostanza, nonostante sporadici orientamenti contrari, la giurisprudenza tributaria mantiene l’approccio garantista. Si tratta di privilegiare la certezza del diritto, sulla mera effettività della comunicazione a volte più imprevedibile, gestendo in questa maniera le cartelle di pagamento.