La Cassazione spiegare nella sentenza n. 24477 dello scorso 3 settembre, perché la casa in comproprietà è da evitare: verità inedita.
Molti pensano che la casa in comproprietà sia da evitare assolutamente, altri che invece si tratta di un vantaggio. Ecco che la Cassazione si è da poco pronunciata sulla questione, evidenziando che anche se certi aspetti appaiono vantaggiosi, nulla va dato per scontato. Alcuni possono perdere dei bonus e delle agevolazioni consistenti, e questo è un guaio di questi tempi.
Cosa dice la Cassazione? La sentenza n. 24477 dello scorso 3 settembre ha parlato del tema delle agevolazioni fiscali, stabilendo che per l’acquisto della prima casa, la titolarità pro-quota di un immobile in comunione ordinaria con il coniuge dello stesso Comune, preclude l’accesso stesso all’agevolazione, pure nel caso in cui i coniugi siano in regime di separazione dei beni.
In sostanza, significa che il beneficio della “prima casa” non spetta a chi rientra già in una situazione di comproprietà. Anche in comunione ordinaria non solo legate, un’altra casa nello stesso Comune in cui intende acquistare la nuova abitazione con i benefici degli strumenti di Welfare.
Ma come verrà applicata la sentenza? Dopo l’analisi, si prosegue con la sua concretizzazione, ciò spiega perché la casa in comproprietà è da evitare, soprattutto permette di comprendere come ci si deve comportare al fine di non perder tutti i benefici del caso. La materia è delicata, e gli aggiornamenti giurisprudenziali non sono sempre chiari, almeno fin quando non li si vede applicati nel reale.
Il punto chiave che permette di analizzare meglio la questione, è che la Corte interpreta in maniera abbastanza rigida, la norma che vieta l’agevolazione in presenza di comproprietà con il coniuge nello stesso Comune. Questo, senza distinzione tra comunione legale e quella ordinaria. Una visione che non avvantaggia molti appunto.
Come se non bastasse, la stessa possibilità di abitare effettivamente nell’immobile che già si possiede, e la titolarità pro quota dell’immobile, non fanno venire a prescindere meno la preclusione del beneficio. Da qui, cosa si evince?
Che la legge si applica tenendo conto di un’interpretazione abbastanza restrittiva, e ciò non permette quindi un’analisi e una concretizzazione più estensiva o analogica. Ecco il tassello che fa escludere la possibilità di avere una casa in comproprietà.
Si tratta quindi si una decisione che chiarisce un punto molto contestato, al tempo stesso confermando che la sola comproprietà con il coniuge nello stesso Comune, basta a ottenere come conseguenza la negazione della detrazione fiscale prevista per la prima casa. Rinunciando di conseguenza alle possibili agevolazioni annesse in caso contrario.
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