È l’ADE con la risposta n. 8/2025 a spiegare come funziona il bonus riparazione apparecchi acustici.
L’Agenzia delle Entrate, abbreviata ADE, è al centro del nuovo tentativo di Welfare per sostenere i lavoratori. È stata l’amministrazione finanziaria a esplicare come bisognerà comportarsi in tema, perché il bonus riparazione apparecchi acustici è un vantaggio che molti vorrebbero conquistare, ma bisogna capire come e soprattutto quali errori non compiere.

Entra in gioco l’analisi dell’aliquota IVA sulle riparazioni e protesi acustiche, per le quali l’ADE ha ritenuto opportuno porre in essere i dovuti chiarimenti. La risposta n. 8/2025 ha fornito quanto è necessario sapere in merito all’aliquota IVA da applicare alle riparazioni protesi acustiche finalizzate a persone che hanno disabilità uditiva.
L’associazione che ha presentato la richiesta voleva capire in sostanza, se fosse possibile applicare l’aliquota agevolata dal 4%, invece che quella ordinaria del 22%, ciò in linea con i principi di tutela dei disabili e con l’IVA applicata sulla fornitura delle protesi stesse.
Nonostante le argomentazioni avanzate dall’associazione, l’ADE ha confermato che alle prestazioni di riparazione delle protesi acustiche, si applica l’aliquota ordinaria del 22%. Di seguito, si esplicano le motivazioni di ciò.
Cosa dice la normativa, come funziona il bonus riparazione apparecchi acustici
Comprendere le motivazioni della decisione conseguita dall’ADE è importante, perché permette di approfondire i dettami della normativa, e da lì analizzare il concreto funzionamento del bonus riparazione apparecchi acustici. Questo, incarna un grosso vantaggio per i diretti interessati.

La Tabella A nella parte II allegata al DPR n. 633 del 1972 incarna la normativa specifica, la quale determina nelle sue disposizioni che l’IVA ridotta al 4% fa esplicitamente riferimento solo alle operazioni di “cessione”, ossia di vendita pe l’audizione e i protesi/ausili predisposti per i disabili, senza menzionare le riparazioni.
Da qui, è bene sapere che le riparazioni sono considerate prestazioni di servizio, e come tali non rientrano appunto nelle categorie agevolate. Ciò è in linea con quanto definito dalla circolare n. 87 del 24 dicembre 1987. Non ci sono altri precedenti oltre quelli indicati i quali possano consentire di ricomprendere le riparazioni di protesi nell’aliquota agevolata.
L’ADE ha citato anche la risoluzione n. 306/E del 2002 per i veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità che prevede l’IVA diminuita solo su prestazioni di adattamento del veicolo e sulla cessione di parti usate per ciò. Tutto questo per escludere le manutenzioni e le riparazioni generiche.
Infine, l’art. 16 comma 3 del DPR n. 633 del 1972, equipara i servizi che hanno per oggetto la “produzione di beni” alla cessione degli stessi, e non si applica alle riparazioni. La circolare n. 43 del 1975 ha chiarito che queste sono da riporre in una fase successiva alla produzione del bene e non vi rientrano.
In conclusione, l’ADE conferma che nonostante il principio di tutela per i disabili, la normativa IVA vigente non prevede un trattamento agevolato per la riparazione delle protesi acustiche.