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Economia e Finanza

Centrale Rischi interbancaria: quando scatta la segnalazione? Il motivo per cui ti dicono no

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La Centrale Rischi interbancaria è un meccanismo che serve a tutelare banche e società finanziarie contro i debitori. Ma a particolari condizioni.

La Centrale Rischi interbancaria costituisce l’elenco dei cattivi pagatori, e dunque distingue tra clienti che rispettano i propri obblighi ed altri che non lo fanno. Quando si rischia la segnalazione?

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La Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d’Italia, rappresenta un archivio di informazioni circa i debiti di famiglie e aziende verso il sistema bancario e finanziario. La Centrale dei Rischi è di fatto alimentata dai dati che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri) trasmettono in rapporto ai crediti e alle garanzie assegnate alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie correlate ad altri intermediari.

Ebbene, la domanda che vogliamo porci è la seguente: in caso di mancato pagamento alla banca, quando l’iscrizione in questi archivi è da ritenersi legittima? Lo chiariremo di seguito, onde sgomberare il campo da possibili dubbi.

Centrale Rischi interbancaria: quali sono le sue finalità?

Abbiamo appena ricordato che la Centrale Rischi consiste in una enorme banca dati che contiene i debiti dei privati e delle imprese verso le banche. Ma quali sono i suoi precisi obiettivi? Ebbene detto meccanismo ha le finalità di:

  • migliorare l’iter di valutazione del merito di credito. Infatti i dati della Centrale Rischi costituiscono la “storia creditizia” di un cliente, ovvero la descrizione dei suoi comportamenti nell’ambito dei rapporti di finanziamento;
  • aumentare la qualità del credito assegnato dagli intermediari;
  • rinforzare la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.

Chiaro dunque che la Centrale Rischi favorisca l’accesso al credito da parte della clientela meritevole e in regola con i propri obblighi. In pratica, coloro che hanno una buona “storia creditizia”, con molta più facilità otterranno finanziamenti a condizioni più convenienti.

Le circostanze che fanno scattare la segnalazione

Vero è che non basta un piccolo debito o un lieve ritardo nel pagamento della rata del mutuo, per essere segnalati alla Centrale Rischi Interbancaria, ovvero il citato database gestito dalla Banca d’Italia, che include i nomi dei cd. “cattivi pagatori”.

Il requisito essenziale che dà il via libera alla segnalazione alla Centrale Rischi è rappresentato infatti dall’inadempimento del cliente, che lasci intendere l’incapacità futura di pagare alle condizioni concordate.

Non deve dunque essere né una situazione di piena insolvenza – tanto grave da poter essere assimilabile al fallimento dell’imprenditore – né trattarsi di un semplice ritardo o di una difficoltà finanziaria momentanea (vale a dire un mancato coordinamento tra uscite ed entrate).

Di fatto, gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in Centrale Rischi, laddove ritengano che abbia gravi difficoltà a saldare il proprio debito. La classificazione presuppone dunque che l’intermediario abbia considerato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia fondato meramente su singoli eventi – ad es. uno o più ritardi nel pagamento del debito.

Centrale Rischi e situazione patrimoniale del debitore: il fattore insolvenza

In altre parole, per essere inseriti nell’elenco dei cattivi pagatori, la situazione patrimoniale del debitore deve essere caratterizzata:

  • da una grave, oggettiva e non transitoria difficoltà economica;
  • dall’insolvenza, ovvero l’incapacità di sostenere regolarmente proprie obbligazioni con il proprio patrimonio.

Alla luce di ciò, il mero inadempimento del debito nei confronti dell’istituto di credito non determina la qualificazione della posizione del credito come in sofferenza. In questi casi, infatti, la segnalazione sarebbe illegittima, non ricorrendone i presupposti sopra citati. Dunque anche il volontario inadempimento del debitore non implica di per sé l’iscrizione alla Centrale Rischi.

I rapporti tra Banca d’Italia e gli intermediari partecipanti al sistema della Centrale Rischi

Da notare che la Banca d’Italia rende noti agli intermediari partecipanti al sistema, l’indebitamento complessivo dei propri clienti, la tipologia di finanziamento che hanno conseguito e la regolarità o meno dei pagamenti.

Non solo. Gli intermediari possono ottenere informazioni anche su soggetti non clienti, ma che hanno fatto domanda di finanziamento o stanno per rilasciare una garanzia e potrebbero, dunque, divenire clienti. Ciò all’evidente fine di valutarne il merito creditizio – vale a dire la capacità del cliente di rimborsare il finanziamento.

Claudio Garau

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Da diversi anni ha scelto di svolgere a tempo pieno il lavoro di redattore web, coniugando la sua passione per la scrittura e la tecnologia con quella per l’informazione, specialmente in campo giuridico. Si pone l’obiettivo di spiegare concetti e rendere comprensibili argomenti delle leggi, che è utile conoscere nella vita di tutti i giorni. Tra le sue passioni nel tempo libero ci sono il mare, lo sport e i motori.

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