Una classe di scuola troppo affollata e una richiesta di risarcimento. La legge è molto chiara in materia: cosa ha deciso il TAR del Lazio.
I genitori di una classe hanno chiesto un risarcimento poiché la classe nella quale frequentavano i figli secondo loro non era idonea per una corretta organizzazione scolastica.
Una classe troppo affollata per i genitori di studenti di un istituto di agraria. Tanto affollata che lo svolgimento del percorso scolastico non è stato quello previsto dal Ministero e dunque irregolare. Sul tema la legge prevede regole stringenti e non è mai facile vincere un ricorso. Ricorso che comunque è stato fatto. La protesta di alcuni genitori è partita dopo la decisione di accorpare due classi in una, con studenti disabili che avevano bisogno più di altri di assistenza continua.
Secondo i richiedenti risarcimento, l’istituto avrebbe disatteso le disposizioni previste dal D.P.R. n. 81/2009, che regolano i criteri numerici per la formazione delle classi, e così facendo ha compromesso i diritti fondamentali di istruzione, inclusione e pari opportunità educative. Che cosa ha deciso il TAR del Lazio.
L’accorpamento di due classi in una avvenuta nell’anno scolastico 2019/2020, prevedeva una classe composta da 28 alunni, tra cui quattro con disabilità grave, uno con disabilità lieve e ben dodici con disturbi specifici dell’apprendimento.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di alcuni genitori, sottolineando che, per ottenere il risarcimento, serve la prova concreta del danno subito e della responsabilità della scuola. I giudici hanno ricostruito l’intera vicenda evidenziando che, dopo l’annullamento del provvedimento di accorpamento, la scuola ha provveduto al ripristino di due classi distinte nel 2020/2021. I genitori degli studenti avevano comunque chiesto un risarcimento economico per l’anno precedente, ritenendo lesi i diritti educativi dei figli.
Ma il TAR del Lazio non era d’accordo ribadendo un principio imprescindibile del diritto amministrativo: la responsabilità della Pubblica Amministrazione è non è contrattuale e dunque per ottenere un risarcimento nei confronti della stessa, non è sufficiente dimostrare che un atto sia illegittimo, ma occorre anche fornire prova concreta della colpa dell’amministrazione. Nel caso di cui stiamo parlando, pur riconoscendo che il numero degli alunni eccedeva i limiti previsti dalla normativa, il TAR ha osservato che la legge consente deroghe in presenza di situazioni particolari. Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di conseguenze dannose oggettive, come un calo delle prestazioni scolastiche o l’esclusione da attività formative.
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