Con usufrutto parziale devo pagare l’IMU? La risposta inaspettata

L’IMU va versata anche in caso di usufrutto, ma con delle specifiche eccezioni. Ecco quali sono gli obblighi di proprietario e usufruttuario.

L’usufrutto è un diritto reale di godimento, dal quale scaturisce la ripartizione del diritto di proprietà. Il proprietario originale, infatti, diventa nudo proprietario e non può usare o godere dell’immobile oggetto del contratto di usufrutto. Tali prerogative, infatti, spettano all’usufruttuario.

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Con usufrutto parziale devo pagare l’IMU? La risposta inaspettata (trading.it)

L’usufrutto si distingue in totale o parziale, a seconda che riguardi l’intero bene oppure soltanto una parte di esso. In caso di usufrutto parziale, uno dei dubbi più ricorrenti è quello relativo all’onere del pagamento dell’IMU. A chi spetta l’adempimento?

Usufrutto parziale e pagamento IMU: le regole per non sbagliare

Per capire se, in caso di usufrutto parziale, bisogna versare l’IMU, è necessario accertare, innanzitutto, se si tratta di immobile ereditato. In questo caso, ci sarebbe l’esonero dal pagamento dell’imposta. Se, infatti, l’inquilino dell’abitazione ha ereditato la propria quota di usufrutto e gode del diritto di abitazione, l’IMU non va pagata. Tale regola si applica anche nell’ipotesi in cui l’usufrutto coinvolga l’intero edificio, a prescindere dalle quote di proprietà e di nuda proprietà.

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Usufrutto parziale e pagamento IMU: le regole per non sbagliare (trading.it)

In pratica, sarebbe l’usufruttuario a dover versare l’Imposta Municipale Unica e, in caso di abitazione principale, vigerebbe l’esenzione. Nelle altre ipotesi, invece, l’IMU va pagata in base alla quota di proprietà, a eccezione di chi ci abita, che è sempre esonerato.

Doveri di nudo proprietario e usufruttuario: chi paga l’IMU?

Nei casi di usufrutto, non è sempre facile capire come si applicano le regole per il pagamento dell’IMU, dal momento che tale imposta obbliga il proprietario. Trovano, dunque, applicazione delle norme specifiche, in deroga alla disciplina ordinaria. In virtù del contratto di usufrutto, il proprietario originario dell’immobile perde, per l’intera durata del contratto, il diritto di proprietà sul bene (divenendo nudo proprietario), in favore del cd. usufruttuario, ossia colui che acquista il diritto di godimento sull’immobile. Poiché è quest’ultimo che usufruisce della casa, per la legge spetta sempre all’usufruttuario il pagamento dell’IMU.

Se, però, l’usufruttuario ha adibito l’immobile ad abitazione principale (come nel caso degli inquilini), l’IMU non va versata, perché si applicherebbero le norme vigenti per la prima casa. Di conseguenza, l’usufruttuario deve pagare l’imposta solo in tali ipotesi:

  • la casa è sfitta e l’usufruttuario, che ha la residenza altrove, può goderne;
  • la casa è oggetto di locazione per periodi dell’anno di massimo 6 mesi. Tale circostanza obbliga al versamento dell’IMU non l’inquilino ma l’affittuario.

Il contratto di usufrutto si estingue con la morte dell’usufruttuario, con la quale il nudo proprietario riacquista la proprietà totale del bene. A questo punto, dovrà pagare l’IMU, se non stabilirà nella casa la propria abitazione principale. La morte del nudo proprietario, invece, non determina l’estinzione dell’usufrutto, ma la nuda proprietà viene ereditata dagli aventi diritto, che dovranno rispettare i diritti dell’usufruttuario. Dovrà, quindi, essere quest’ultimo a dover continuare a versare l’Imposta Municipale Unica.

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