La sentenza del Tribunale di Firenze avvia la gestione delle liti in condominio: ecco perché è stato impedito di fare causa.
Sicuramente le liti in condominio sono qualcosa di poco piacevole, e la sentenza n. 1619 dell’11 maggio 2025 conferma un indirizzo giurisprudenziale specifico: se il pregiudizio economico lamentato è irrisorio, non si può porre in essere l’annullamento di una decisione assembleare. La domanda proposta dal condominio è inammissibile.

È stato il Tribunale di Firenze a bocciare l’impugnazione di una delibera condominiale per soli 30 euro, poiché tale interesse ad agire non si è posto come concreto, bensì irrisorio. Una delibera condominiale non può essere impugnata per 30 euro. Si stabilisce il principio dell’interesse ad agire in giudizio, per cui ci si può avvalere a questo solo se il pregiudizio economico è di un certo peso.
La vicenda trae origine da una contestazione del rendiconto condominiale, il quale per il condominio, aveva un errore. Era stato addebitato un importo per spese legali maggiore di 30 euro rispetto a quanto dovuto. Così, il condominio richiedeva l’annullamento dell’intera delibera assembleare che approvava il rendiconto.
Si conferma l’indirizzo che l’interesse ad agire, non è un optional. Se non c’è un pregiudizio economico valido, non si può agire. Il principio è sancito nell’art. 100 del Codice di Procedura Civile che stabilisce che il processo non può essere utilizzato per questioni di principio.
C’è stato un richiamo giurisprudenziale importante che sottolinea l’azione che si può porre in essere.
Condominio ecco perché non si può fare causa per legge, risoluzione pratica
È stata ripresa la sent. del TAR di Napoli, la n. 5196/2007, la quale sottolinea che l’interesse ad agire deve essere: concreto, attuale e personale, e senza cui non si può giustificare un intervento giudiziario. Anche la Cassazione lo ha ripreso, come avvenuto nella sent. n. 6128/2017.

Quindi cosa si attua? Si concretizza un vero freno alla liti condominiali, poiché il fatto di dover rispettare tutti questi requisiti prima di intervenire in giudizio, scoraggerebbe le liti pretestuose. Ergo, prendersela per “principio” non sarà così facile, quindi si cerca di concretizzare per quanto possibile, il quieto vivere dell’intero condominio.
Sono state altre le pronunce di merito che hanno ribadito ciò, anche il Tribunale di Roma con la sentenza del 19 giugno 2017, ha riconosciuto come inammissibile l’impugnazione di una delibera su lavori straordinari per una banale omissione.
La sentenza del 9 agosto del Tribunale di Milano ha anche negato il valore delle doglianze relative a un’assemblea da remoto e senza autorizzazione. Questo perché nessuno dei presenti aveva fatto obiezioni in quel momento.
Infine, la Cassazione chiarisce che l’interesse ad agire si può perseguire solo davanti un risultato utile e giuridicamente rilevante. In caso contrario, il processo si riduce a una sterile questione che intasa senza motivo il sistema giudiziario.