Si possono bloccare le delibere in condominio, spiega come il Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 379/2025.
Il Tribunale di Grosseto chiarisce il tema della sospensione o interruzione del termine di decadenza impugnazione art. 1337 c.c., impedita limitatamente al punto della delibera nella domanda di mediazione in tema condominiale.

Lo fa con la sentenza n. 379/2025, definendo che questo stop in merito al termine di decadenza per impugnare una delibera assembleare condominiale che si verifica con la comunicazione al condominio della domanda di mediazione obbligatori, è limitato a elementi specifici indicati in tale domanda. A questi si aggiungono poi precisi motivi di annullabilità.
La questione si origina dall’impugnazione di una delibera assembleare del luglio 2023 da un condominio che contesta la validità delle decisione. Ritiene che ci siano vizi di costituzione dell’assemblea, e che sia stato trasgredito lo stesso regolamento condominiale.
Chiede così al Tribunale di annullare oppure di dichiarare nulla la delibera, perché infondata date le contestazioni avanzate. Ma il condomino, costituitosi in giudizio, obietta il ritardo dell’impugnazione, riferendo i punti all’ordine del giorno diverse dal numero 6.
Cosa sostiene il condominio? Che la procedura di mediazione obbligatoria ha riguardato nello specifico il punto 6 dell’ODG della delibera impugnata. Ma la controparte replica di aver posto la mediazione su tutte le decisioni in quella data riposte.
Come si è conclusa a vicenda?
Come bloccare le delibere, specifiche della disciplina vigente
Il percorso legislativo e fattuale che esplica come bloccare le delibere, trova nell’esito della vicenda, la gestione condivisa maggiormente. La decisione del Tribunale è abbastanza chiara.

Succede che il Tribunale accoglie l’eccezione del condominio, è fondata secondo quanto emerso dalla documentazione in esame. L’assemblea aveva deliberato su otto punti all’ordine del giorno, e la domanda presentata dall’attore faceva riferimento espresso solo al punto 6 della delibera assembleare dell’8 luglio 2023. Si trattava dell’autorizzazione dell’amministratore di incaricare un legale per specifiche questioni.
Il Tribunale richiama l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 28/2010 per sostanziare la sua decisione. La domanda di mediazione necessita di aver indicati l’oggetto e le ragioni della pretesa.
L’effetto impeditivo della decadenza si consolida solo in relazione alla specifica pretesa posta nella domanda stessa.
L’attore ha contestato nella mediazione solo il punto 6 dell’ODG, la decadenza all’art. 1137 c.c., sul termine dei 30 giorni per l’impugnazione delle delibere annullabili, è stata impedita solo in quel punto della delibera.
La controparte infatti non ha esperito la mediazione per i punti della delibera diversi dal punto n.6, notificando l’atto di citazione oltre il termine della decadenza. Così, il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività sollevata dal condominio convenuto.
Da qui, inammissibile la richiesta di invalidazione per i punti dell’ordine del giorno diversi dal n. 6 da quanto esplicato dalla controparte.