Il TAR Lazio si esprime chiaramente sul condono e l’ordine di demolizione, come gestirli.
È il TAR Lazio che non lascia dubbi, i piani di recupero non sanano in automatico gli abusi edilizi, soprattutto dopo la domanda di condono non si può per espresso divieto, ampliare o completare l’immobile. Cosa sapere sull’ordine di demolizione.

Capire la funzione dei piani di recupero, qual è la misura in cui si indicano “abusive” delle opere, o quando si possono porre in essere degli interventi parziali, sono temi che confondono.
In essi si riconosce la funzionalità dell’ordine di demolizione, uno strumento legato al ripristino della legalità edilizia, e allo stesso principio di unitarietà dell’intervento che impedisce che il privato possa compiere sanatorie parziali o compiere l’illecito. La sentenza n. 7286 del TAR Lazio chiarisce come fare mediante un caso concreto.
Il fatto si origina dall’impugnazione di un’ordinanza di demolizione invocata dal Comune a carico di un immobile oggetto di domanda di condono edilizio, ai sensi della legge n. 47/1985. Erano stati eseguiti degli interventi aggiuntivi. La controparte sosteneva che i piani di recupero e la domanda di condono, avrebbero potuto limitare il potere del Comune nella demolizione.
Ma è su questi punti che si esaurisce il rigore tecnico. I piani di recupero non sanano in automatico gli abusi passati, hanno la funzione di riqualificare, non di ritoccare opere già abusive e realizzate. Non hanno effetto retroattivo, ma incidono al futuro.
Dopo la domanda di condono, c’è il divieto di fare nuove opere di completamento o ampliamento. L’amministrazione può disporre di demolizione anche in pendenza della domanda. Il Comune procede con la demolizione, specie quando le opere compromettono l’identità della res oggetto di condono. Cioè non si riesce a distinguere tra lecito e illecito.
Il TAR richiama il principio dell’unitarietà dell’organismo edilizio all’art. 31 del Testo Unico Edilizia. Non si ammette nemmeno la sanatoria parziale, e si riconosce la natura dell’ordine di demolizione, come atto vincolato.
Quadro normativo del condono con ordine di demolizione e piani di recupero
Il Comune deve disporre per obbligo l’ordine di demolizione, senza attuare principio di proporzionalità. Il potere sanzionatorio tutela l’assetto del territorio, e non può essere condizionato dalla discrezionalità sul condono.

La sentenza riprende dei principi consolidati da quelli posti dal Consiglio di Stato e dei TAR. Si ricordano gli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, che disciplinano gli interventi abusivi e le sanzioni; l’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 sugli effetti della fiscalizzazione per interventi su titolo annullato, e le norme sul condono edilizio straordinario, leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003.
Si conferma l’unitarietà della costruzione e il divieto di sanatoria parziale, l’illecito viene limitato rigorosamente.
Non si può sanare retroattivamente o ampliare, e la proporzionalità non può essere richiamata per salvare l’abusivismo di opere davanti un ordine di demolizione vincolato. Il quadro richiama, la necessità di professionisti tecnici di operare con attenzione e agire correttamente.
Serve un approccio chiaro, non ci sono scorciatoie e anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dal DL Salva Casa, bisogna lavorare a una riforma organica del TUE, che restituisca maggior rigore.