La sentenza n. 72/2025 della Corte Costituzionale chiarisce i dubbi sul condono edilizio, quali limiti.
Il limite dei 150 metri dalla costa è confermato, ma la sentenza n. 72/2025 risponde ad ulteriori quesiti. Il tema è cruciale per l’ordinamento siciliano, poiché tratta la tutela della fascia costiera come limite per la costruzione, pure se c’è condono edilizio.
La tutela del nodo costiero siciliano è un tema dibattito del diritto urbanistico regionale, al cui centro si pone il vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia, per LR 78/76 art. 15. L’efficacia temporale e soggettiva di questa visione è stata oggetto di pronuncia della Corte Costituzionale dopo l’analisi posta sulle diverse ordinanze del CGARS. Queste avevano tutte lo stesso oggetto, la sentenza n. 72/2025 della Consulta mostra uno spaccato legato alle tensioni dei rapporti tra tutela ambientale, privati e Governo.
Sono tre i riferimenti normativi.
La Legge Regionale n. 78/1976 che all’art. 15 introduce l’obbligo per i Comuni di inserire nei propri strumenti urbanistici. Il divieto per la CGARS era rivolto agli enti locali, mediante un’efficacia mediata con pianificazione comunale.
La Legge Regionale n. 37/1985 recepisce il primo condono edilizio nazionale, Legge n. 47/1985, con l’aggiunta di specifiche esclusioni per le costruzioni violative dell’art. 15 della LR n. 78/1976. Ciò comportava già interrogativi sulla concreta operatività del vincolo rispetto i privati.
Infine, la Legge Regionale n. 15/1991, incarna la svolta. All’art. 2 comma 3 con l’interpretazione “autentica” è stata definita l’efficacia diretta del divieto nei confronti dei privati, superando i dubbi.
Il divieto dei 150 metri, è stato applicato in maniera disomogenea, così interviene l’art. 2 comma 3 della LR n. 15/1991. Prevede che il vincolo ha efficacia diretta e immediata, prevalendo anche sugli strumenti urbanistici locali.
La disposizione combinata alle modifiche regionali, artt. 32 e 33 della Legge n. 47/1985, esclude la sanabilità delle opere abusive, anche se queste sono teoricamente condonabili per la normativa nazionale. Così, il CGARS solleva la questione di legittimità costituzionale, contestando proprio la retroattività della norma regionale.
Quali le ragioni delle decisioni poste in essere dalla Corte Costituzionale anche in merito alla questione di legittimità, e cosa cambierà in concreto.
La Corte rigetta le questione, affermando che il vincolo è espressione della potestà legislativa regionale per il governo del territorio.
Non esiste affidamento giuridicamente tutelabile in caso di abuso, anche se le norme statali sono più permissive. La sanatoria è un’eccezione, non un diritto, e il vincolo non permette retroattività improprie.
Nessuna legge urbanistica o istanza può aggirare questo limite inderogabile dei 150 metri. Con la sentenza n. 72/2025 nel concreto cambia che il vincolo ha efficacia immediata anche senza recepimento degli strumenti urbanistici locali, e non si possono sanare le opere abusive in quella fascia dopo il 1976, nemmeno invocando il primo condono edilizio alla Legge n. 47/1985.
Se non ci sono strumenti urbanistici comunali, non di giustifica l’accesso al condono. Chi costruisce abusivamente non verrà tutelato. Anche i tecnici e progettisti devono prima verificare paesaggisticamente parlando, e gli uffici comunali devono considerare subito applicabile il vincolo.
Si conclude un dibattito lungo 30 anni, entro i 150 metri non si costruisce, né condona, né tantomeno c’è ambiguità di legge sulla questione.
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