La sentenza della Corte Costituzionale conferma con la sentenza n.72/2025 lo stop per il condono edilizio, cosa cambia.
La distanza di 150 metri va rispettata, senza se e senza ma, con questo duro stop legato al condono edilizio, molti sono nei guai e cercano una via per ripristinare la legalità. La sentenza è la conclusione di un dibattito sentito fortemente nella Regione siciliana.

Per la Corte Costituzionale non ci sono dubbi, non c’è fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana numero 15 del 1991. Tenendo anche conto in un secondo tempo, gli art. 32 e 33, 11esimo comma della Legge n. 47/1985 del 28 febbraio trattanti la materia di controllo delle attività urbanistico-edilizie, le sanzioni, e le possibili sanatorie.
Limitatamente alla Sicilia, l’art. 23 della legge in questione, introduce la via sollevata dal CGAR, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
Infatti, occorre ribadire che all’articolo 2, comma 3 dell LR n.15/1991, si ricorda che le disposizioni devono ritenersi direttamente efficaci anche nei confronti dei privati, perché prevalgono sugli strumenti e regolamenti generali.
Tali questioni sono nate nel corso di giudizi d’appello avverso sentenze che non hanno accolto le impugnazioni di provvedimenti comunali di diniego di condono edilizio per le opere abitative costruite a meno di 150 m dalla battigia. Questo dopo il 31 dicembre 1976 e fino al 1° ottobre 1983, data ultima da cui le opere dovevano essere ultimate per beneficiare del primo condono.
La Corte cosa ha constatato?
Stop al condono edilizio, le conseguenze della decisione nel concreto
La Corte ha riconosciuto che la disposizione del 1991 abbia interpretato in maniera automatica la norma del ’76, per cui nel testo di questa poteva risultare poco chiaro il divieto del 150 metri che valeva fin dal 1976 per i privati. Ecco cosa ha comportato questa decisione, e l’importanza di un’interpretazione uniforme e chiara.

Come già accennato, la decisione della Corte Costituzione è l’esito di un iter legislativo articolato e legato a questa forte discussione, accesa negli anni e abbastanza longeva, ma che oggi ne ritrova uniforme interpretazione.
Questa ha ulteriormente affermato che la disposizione di interpretazione autentica non ha leso quello che si riconosce come un legittimo affidamento sulla possibilità di sanatoria edilizia. Questo, secondo il CGARS, sarebbe subentrato con l’entrata in vigore della LR 45 del 1985 sul condono all’art. 23.
Tale legge non era suscettibile a ingenerare nei privati un affidamento di tal portata, poiché sono fondamentali le leggi regionali conseguite a quella del ’76, sino alla disciplina condonistica dell’85. Da ciò, si riconosceva la non condonabilità.
Quindi, ai proprietari delle opere abusive non poteva conseguirsi sulla questione, nessun meritevole affidamento. Questa la decisione finale e lo stop dall’ultimo aggiornamento sulla materia edilizia.