La Cassazione elargisce l’ultima novità di giugno sul condono edilizio, il cambiamento più importante è sui tempi.
No al condono oltre i termini davanti gli abusi edilizi, la Cassazione conferma che non si può porre in essere il condono retroattivo, questo nella sentenza n. 20665/2025. Si ribadisce che il termine per l’istanza di sanatoria edilizia è un limite definito e che non si può modificare. Dopo questo, l’opera non si può regolarizzare più.

Nel caso in esame, il ricorrente voleva sospendere l’ordine di demolizione considerando un parere pro veritate, rilasciato dopo l’entrata in vigore la normativa sul condono.
L’intento era quello di dimostrare, ex post, la conformità dell’intervento edilizio. Comunque l’iniziativa, era irrilevante per la suprema corte, dato che era da considerarsi priva di fondamento normativo.
La legge non prevede un meccanismo di riesame tardivo determinato su valutazioni tecnico-legali conseguenti il termine della sanatoria.
Per il condono cambia tutto con le novità di giugno, implicazioni giurisprudenziali
Si analizza nello specifico la pronuncia, perché non si può sanare retroattivamente. Le novità di giugno sono chiare rispetto il condono, non ci sono dubbi sulle implicazioni giurisprudenziali.

Per la pronuncia della Cassazione è abbastanza chiara da non lasciare alcun margine al dubbio nella gestione del condono edilizio e la questione della sanatoria.
Conferma pienamente che non si può adeguare l’immobile riconosciuto come abusivo, alle condizioni richiesta per la sanatoria, una volta che è scaduto il termine per la presentazione della suddetta istanza.
Al tempo stesso, si ribadisce che non si può nemmeno mediante modifiche strutturali o demolizioni di natura parziale, rientrare in maniera artificiale nei parametri volumetrici richiesti dalla legge per avere il permesso della sanatoria.
Non esistono giochetti che possano stravolgere quanto stabilito dalla legge.
Nello specifico, la Corte sottolinea che l’anzianità dell’opera, cioè quella che abbi più di 30 anni, non è un requisito tale che possa sospendere l’esecutività dell’ordine demolitorio. Questa eventualità è subordinata alla pendenza di una legittima istanza di sanatoria, la quale deve essere regolarmente presentata secondo quanto predisposto da normativa.
Entra in gioco il principio di incondonabilità retroattiva, per cui non può essere confermata nessuna sospensione dell’ordine di demolizione se il termine per la domanda di condono è decorso.
Inoltre, il provvedimento giurisdizionale che accoglie un’istanza di questa tipo, è da ritenersi illegittimo. Per quale ragione? La risposta è semplice. Ciò sussiste perché fondato su presupposti non contemplati dalla legge.
In conclusione, in queste condizioni il reato edilizio non si estingue per effetto della demolizione. Quest’ultima è un adempimento doveroso, ma che non estingue dalla responsabilità penale di mancanza di condono.