I caregivers possono beneficiare del congedo straordinario per due anni, a patto che soddisfino il requisito della convivenza.
Il congedo straordinario è un’agevolazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che prestano assistenza a un familiare disabile grave. È previsto dalla Legge n. 151/2001 e permette ai beneficiari di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di due anni, percependo un’indennità pari all’ultima retribuzione e usufruendo dell’accredito dei contributi figurativi.
Tra i requisiti fondamentali per accedere al congedo, c’è la convivenza con il disabile da accudire. Il caregiver e l’assistito, in pratica, devono trovarsi presso la stessa residenza , cioè coabitare. L’art. 42 della Legge n. 151/2001, infatti, stabilisce che il beneficio spetta ai “parenti conviventi“; l’unica eccezione è per i genitori, che possono ottenere il congedo per assistere figli disabili anche non conviventi.
Senza il presupposto della coabitazione verrebbe meno l’assistenza continuativa e costante del disabile. Ma quando è soddisfatta questa condizione e cosa si può fare per non perdere il congedo, nel caso in cui non si viva con il familiare da accudire?
La coabitazione sussiste quando caregiver e disabile vivono nello stesso luogo. Non è, tuttavia, necessaria identica residenza quando assistente e assistito abitano nello stesso Comune, presso lo stesso indirizzo e numero civico e nello stesso stabile, ma in interni differenti.
Chi non convive con il disabile è sempre costretto a cambiare la residenza e spostarla presso quella del disabile? In alcuni casi, è ammessa la cd. dimora temporanea. Consente la permanenza in un Comune diverso da quello in cui si ha la residenza abituale.
Per ottenerla, l’interessato deve recarsi presso l’Ufficio anagrafe del Comune in cui dovrà vivere e inoltrare la richiesta di iscrizione nei Registri della Popolazione Temporanea. Nella domanda devono essere riportati i dati anagrafici del richiedente, l’indirizzo e i motivi per i quali si vuole usufruire della dimora temporanea. Solo dopo l’approvazione dell’istanza, il caregiver può chiedere il congedo straordinario.
La dimora temporanea ha una durata massima di 12 mesi. Al termine, viene abolita d’ufficio dall’Anagrafe, a meno che l’interessato non richieda l’iscrizione anagrafica nel Registro della Popolazione residente; in questo caso, la dimora diventerà abituale. Trattandosi di una misura provvisoria, la dimora abituale non può essere rinnovata.
Di conseguenza, se dopo un anno il caregiver ha necessità di proseguire con il congedo straordinario, dovrà spostare la propria residenza presso la dimora del disabile. Solo in questo modo il requisito della coabitazione verrebbe soddisfatto.
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