Grande conferma con il congedo parentale a ore, lo dice la circolare n.95/2025, come farne uso.
Mediante la circolare l’INPS rende noti i chiarimenti in merito alla concretizzazione dell’indennità potenziata per il congedo parentale. L’incremento all’80% dell’indennità per un altro mese, riguarda infatti tutte le modalità di fruizione, giornaliera e a ore.

La normativa permette di usare il congedo mediante le diverse modalità, una fruizione continuativa o con frazionamento. L’articolazione è su base mensile, giornaliera e oraria. È una flessibilità che permette ai genitori dipendenti di alternare i periodi di astensione dal lavoro, permettendo una combinazione di giornate complete o mesi pieni di congedo con periodi lavorativi. L’assenza viene fruita con modalità oraria, rispettando i vincoli posti dalla contrattazione collettiva.
Il congedo parentale a ore non modifica la sua durata complessiva, inalterati i limiti individuali e totali stabiliti dalla normativa.
Sono l’art. 32, cc. 1-bis e 1-ter DLGS 151/2001 e la circolare INPS del 18/08/2015 la n. 152 a stabilire che l’uso frazionato del congedo parentale a ore, si conforma alle previsioni della contrattazione collettiva pure in azienda. Se manca la regolamentazione specifica, si applica il criterio generale posto dalla legge.
La fruizione è consentita in misura corrispondente alla metà dell’orario medio giornaliero, legato al periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente all’inizio del congedo. In sintesi, con un orario di 8 ore si avrà diritto a fruire del congedo per 4 ore al giorno.
Se c’è contrattazione collettiva, la fruizione può essere esercitata entro i limiti del monte ore che corrisponde alla singola giornata di lavoro, questo come chiarito dalla Circolare n. 230 dell’INPS del 29/12/2016.
Come avere il congedo parentale a ore, indicazioni pratiche per usufruirne
Il genitore lavoratore per usare il congedo parentale, deve dirlo al datore nel rispetto della contrattazione collettiva, e entro un termine non minore a 5 giorni. Specificare l’inizio e la fine del periodo di astensione, con richiesta mediante procedura telematica. L’adempimento della presentazione deve essere fatto ogni volta per i periodi di fruizione implicati.

E se si usufruisce di congedi parentali a base oraria per le domeniche e i sabati con presenza di settimana lavorativa ridotta che ricadono nei periodi di astensione? Questi non vengono considerati né ai fini di computo della durata né per quelli dediti all’erogazione dell’indennizzo.
Importante è il riconoscimento dell’incompatibilità della fruizione oraria del congedo con altri istituti di tutela, come riposi orari per allattamento, o la fruizione stessa del congedo parentale per figli diversi. Invece c’è compatibilità con i permessi orari per l’assistenza a familiari, anche davanti disabilità.
Il messaggio n. 6704 dell’INPS del 3/11/2015 afferma che la modalità oraria non si può cumulare con altri permessi o periodi di riposo disciplinati dalla normativa a tutela della maternità e paternità. La contrattazione collettiva in azienda, può prevedere criteri di cumulabilità diversi da quelli generali.
Per l’aspetto previdenziale, tutti i periodi, compresi quelli per cui non c’è l’erogazione di indennità, beneficiano di copertura contributiva figurativa. Infine, per la pensione, la normativa riconosce l’integrazione contributiva con il riscatto o i versamenti volontari, garantendo la continuità della posizione assicurativa dei lavoratori.