Tassa di soggiorno e affitti brevi: occhio alla scadenza del 30 giugno per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate.
I proprietari di strutture turistiche, entro il 30 giugno, dovranno provvedere a due fondamentali adempimenti: presentare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno e la comunicazione dei contratti di locazione breve (Modello CLB).
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che potranno essere utilizzati i nuovi software, adeguatamente aggiornati secondo le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025. Per i trasgressori, sono previste sanzioni molto salate, che vanno dal 100% al 200% del valore dell’imposta in caso di mancato versamento della tassa di soggiorno, e da 250 a 2 mila euro, in caso di erronea compilazione del Modello CLB.
I controlli verranno predisposti tramite l’incrocio delle informazioni possedute dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. Ma chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno e chi della comunicazione dei contratti di locazione breve?
L’imposta di soggiorno è la tassa che i Comuni richiedono ai turisti che pernottano presso le strutture ricettive del proprio territorio. Sono, dunque, i gestori di tali strutture che riscuotono le somme e che hanno l’obbligo di trasmettere la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno all’Agenzia delle Entrate.
Nel dettaglio, i gestori devono adempiere entro il 30 giugno, trasmettendo i dati cumulativamente e in via telematica. Basta accedere all’Area personale dal sito dell’Ente e cliccare sull’icona “Dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno“. Gli interessati possono anche chiedere il supporto degli intermediari delegati (commercialisti, associazioni sindacali di categoria, CAF), accedendo al servizio del “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici“.
I contratti di locazione breve sono una particolare categoria di contratti di locazione di immobili a uso abitativo, che hanno durata massima di 30 giorni e che vengono stipulati da persone fisiche che non esercitano attività l’impresa.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare oppure che gestiscono portali telematici sono obbligati alla trasmissione dei dati relativi ai contratti di locazione breve entro il 30 giugno dell’anno seguente a quello della stipula. Per chi risiede in Italia, la comunicazione va inviata tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate (anche per mezzo di intermediari abilitati). I non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia e i residenti extra Unione Europea che hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro, adempiono attraverso la stabile organizzazione.
I residenti al di fuori dell’Unione Europea che non hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro devono nominare un rappresentante fiscale. Infine, i residenti in uno Stato membro UE che non hanno una stabile organizzazione in Italia, possono provvedere agli adempimenti relativi ai contratti brevi direttamente oppure nominando un rappresentante fiscale come responsabile d’imposta.
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