Convocazione assemblea condominiale, basta la mail semplice e i problemi si moltiplicano

Notizie inaspettate per la convocazione dell’assemblea condominiale, ecco cosa cambia per le modalità.

Il tema della convocazione dell’assemblea condominiale potrebbe sembrare semplice e facile da gestire, ma difatti la questione è contraddistinta da non poche insidie. Con una mail ci sono davvero così tanti problemi? La gestione è prevista da parte del Codice Civile, mancarne il rispetto, implica degli errori di grossa portata.

sfondo palazzo condominio e tondo persone sedute di spalle
Convocazione assemblea condominiale, basta la mail semplice e i problemi si moltiplicano- Trading.it

Il quadro normativo di riferimento è il Codice Civile a delle disposizioni specifiche, gli articoli 66 e 1136. Mancarne il rispetto, fare di testa propria, o anche solo pensare di considerare i dettami del codice in maniera “superficiale”, implica non pochi guai, anche davanti un tema apparentemente così semplice da gestire.

La convocazione dell’assemblea condominiale va posta rispettando pienamente quanto predisposto, altrimenti le conseguenze potrebbero essere problematiche.

Per tradizione, la convocazione era determinata mediante una lettera raccomandata, consegna a mano, o mediante avviso affisso nelle parti comuni. In questo modo si sarebbe garantita la certezza della comunicazione.

Il punto è che anche questo tema è stato delineato da una gestione specifica che molti sbagliano.

Nuovi problemi alla convocazione dell’assemblea condominiale, cosa sapere

Come si può sbagliare a porre la convocazione dell’assemblea condominiale? La maggior parte compiono questi errori di disattenzione, ma soprattutto di noncuranza davanti un tema che invece ha delle solide regole e dettami da perseguire.

persone sedute
Nuovi problemi alla convocazione dell’assemblea condominiale, cosa sapere- Trading.it

Questo perché anche se il Codice Civile non prevede in maniera espressa e palese la convocazione mediante e-mail ordinaria, l’interpretazione della giurisprudenza più recente e largamente diffusa, afferma un principio generale del diritto civile. Per cui si riconosce che la convocazione è valida solo se la comunicazione è “effettivamente pervenuta” al destinatario.

Cosa s’intende sottolineare nella gestione concreta della pratica? In altri termini, a condizione che arrivi a destinazione e che sia idonea a informare il condominio sull’assemblea, persino un messaggio mediante e-mail ordinaria, potrebbe essere considerato valido. Quindi, il principio si sostanzia sulla comunicazione in sé, non tanto sulla  sola forma. Si dà rilievo al contenuto, e la forma viene considerato un aspetto “oltrepassabile”.

L’obiettivo della decisione infatti è proprio quello di evitare che quest’ultima, cioè la forma, diventi un ostacolo all’effettiva partecipazione. Appunto, non c’è una norma esplicita che preveda la convocazione via e-mail ordinaria, ma non può essere nemmeno vietata.

Perché l’accento si pone sulla validità, la quale comunque dipende dalla concreta ricezione. Ci deve essere la prova che la convocazione dell’assemblea sia giunta al destinatario.

Infine, è a tal proposito consigliabile che l’amministratore richieda una conferma di lettura o una risposta per sicurezza. Se ci saranno contestazioni, spetta a chi ha inviato la convocazione di dimostrare l’effettiva ricezione.

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