I proventi derivanti da attività legate al mondo delle criptovalute vanno tassati? Ecco il principio sancito dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato qual è la sorte delle plusvalenze derivanti dalle attività legate alle criptovalute, nell’ipotesi di opzione per il regime amministrato da parte dei clienti.

La Legge di Bilancio 2023 ha regolato tale settore, per adeguare gli adempimenti fiscali a questa nuova tipologia di operazioni, divenute molto frequenti anche nel sistema finanziario italiano. Nel dettaglio, è stato creato un vero e proprio gruppo di redditi diversi a cui appartengono le plusvalenze e gli altri guadagni legati alla detenzione delle criptovalute. Con la risposta n. 135 del 14 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito degli importanti chiarimenti riguardo questo particolare e complesso ambito.
Tassazione cripto-attività: il destino delle plusvalenze e dei proventi nella risposta dell’AdE
Per il Fisco, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni legate alle criptovalute sono imponibili a persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti non residenti (il cui reddito si considera generato in Italia), a titolo di redditi diversi e assoggettati a tassazione, con aliquota al 26%.

Questa imposta sostitutiva viene applicata anche dagli operatori non finanziari, con l’opzione dal contribuente per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito. Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta del 14 maggio 2025, in particolare, è quello di una PMI innovativa iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, che, tramite la sua piattaforma, consente le operazioni di scambio di strumenti legati al settore crypto.
Per queste attività, la società voleva prevedere la possibilità per gli utenti di scegliere il regime amministrato per la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi derivanti dalle suddette operazioni. Al riguardo, il Fisco ha specificato che la Società non ha l’obbligo di determinare la plusvalenza al momento del trasferimento soltanto nell’ipotesi in cui il contribuente può provare che il trasferimento delle criptovalute è legato a un self custodial wallet di sua proprietà o a un wallet posseduto presso un altro exchange.
Se il cliente, poi, decide di revocare il regime amministrato per passare al regime dichiarativo, per la Società sorge l’obbligo di agire come sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno della revoca. Dovrà, di conseguenza, inviare al cliente tutte le informazioni sulle attività legate alle criptovalute del proprio wallet; se, inoltre, ci sono delle minusvalenze da compensare, dovrà specificare il periodo d’imposta a cui si riferiscono. Le minusvalenze possono essere compensate con eventuali plusvalenze riferite allo stesso periodo d’imposta oppure in quelli successivi fino al quarto anno.