La sostituzione delle persiane esterne può rientrare tra gli interventi agevolati con una detrazione fiscale del 50%, ripartita in dieci anni. Tuttavia, per accedere al beneficio è necessario rispettare precise regole, soprattutto nella compilazione del bonifico parlante, dove la causale deve richiamare la normativa corretta.
Quando si parla di agevolazioni fiscali per la casa, uno dei dubbi più frequenti riguarda la distinzione tra bonus ristrutturazioni e bonus sicurezza. La sostituzione delle persiane o delle ante esterne non sempre avviene nell’ambito di una ristrutturazione più ampia, e questo può creare incertezze al momento del pagamento. Le regole dettate dall’Agenzia delle Entrate chiariscono che tali interventi possono rientrare tra quelli di manutenzione straordinaria o tra quelli finalizzati alla sicurezza dell’immobile, a seconda dei casi.
Per accedere al bonus 50% non basta sostenere la spesa: occorre indicare nel bonifico dati precisi come la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa che riceve il pagamento. Una formulazione errata della causale può compromettere il diritto all’agevolazione. Il contribuente deve quindi sapere che le persiane blindate rientrano nel bonus sicurezza, mentre la sostituzione con cambio di materiale o tipologia di infisso si colloca tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Comprendere questa distinzione è essenziale per scegliere la causale corretta ed evitare contestazioni future.
Secondo l’articolo 16-bis del Tuir, la sostituzione di infissi esterni, serramenti o persiane con modifica di materiale o tipologia è considerata manutenzione straordinaria. In questo caso, la detrazione al 50% si applica come bonus ristrutturazioni, indipendentemente dal fatto che l’intervento avvenga sulla prima casa o su altri immobili.
Diverso è il caso dell’installazione di persiane blindate o di serrande di sicurezza. Qui l’agevolazione si lega alle misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, quindi si parla di bonus sicurezza. In entrambi i casi il beneficio consiste in una detrazione pari al 50% della spesa sostenuta, ripartita in dieci quote annuali di pari importo, fino a un massimo di 96.000 € per unità immobiliare.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate precisano che non è necessario che l’intervento sia inserito in una ristrutturazione complessiva: anche interventi autonomi di sostituzione persiane sono agevolabili, purché rispettino i criteri sopra descritti. L’aspetto cruciale è quindi individuare correttamente la tipologia di spesa e indicarla nel bonifico parlante.
Per fruire della detrazione del 50%, il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite bonifico parlante, bancario o postale, anche online. Nella causale occorre riportare il riferimento normativo all’articolo 16-bis del Dpr 917/1986, la finalità dell’intervento e i dati identificativi delle parti.
In concreto, la causale dovrà specificare: «Intervento di recupero del patrimonio edilizio – art. 16-bis del Dpr 917/1986». Non bisogna quindi indicare genericamente “bonus sicurezza” o “bonus ristrutturazioni”, ma richiamare sempre l’articolo di legge. In questo modo, il pagamento risulta inequivocabilmente collegato all’agevolazione.
Se si tratta di persiane blindate, è possibile aggiungere un riferimento alla finalità di sicurezza, ma resta comunque obbligatorio citare la norma. Per le persiane standard, invece, si fa riferimento alla manutenzione straordinaria. In entrambi i casi, il contribuente dovrà conservare le fatture e la ricevuta del bonifico parlante come documentazione da esibire in caso di controlli.
Gli esperti di diritto tributario sottolineano che un errore nella causale può comportare la perdita dell’agevolazione, mentre una formulazione corretta consente di accedere senza problemi al bonus 50%. Per questo motivo, è sempre consigliabile verificare la dicitura con la banca o con un consulente fiscale prima di effettuare il pagamento.
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