La presentazione della SCIA edilizia è un passaggio fondamentale per avviare i lavori e ottenere le detrazioni fiscali. Molti si chiedono se sia necessario attendere autorizzazioni oppure se basti il solo protocollo di presentazione: la normativa chiarisce i passaggi e i requisiti da rispettare.
Quando si interviene su un immobile acquistato, soprattutto se presenta difformità edilizie, occorre distinguere tra la SCIA in sanatoria e la SCIA edilizia per ristrutturazioni ordinarie o straordinarie. La prima serve a regolarizzare situazioni pregresse, come nel caso di una mansarda resa abitabile senza titolo, mentre la seconda consente di avviare lavori di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001. Il dubbio più frequente riguarda il momento esatto in cui i lavori possono iniziare e le condizioni per accedere alle agevolazioni, come il bonus ristrutturazioni al 50%.
La normativa stabilisce che la SCIA, essendo una segnalazione certificata, produce effetti immediati dal momento della presentazione, purché sia completa e asseverata da un tecnico abilitato. Non è quindi necessario attendere un’autorizzazione formale, anche se il Comune ha 30 giorni per verificare la conformità e può sospendere l’intervento se emergono irregolarità. Dal punto di vista fiscale, l’elemento essenziale è che la pratica sia protocollata prima dell’inizio dei lavori, con tutta la documentazione corretta e i pagamenti effettuati tramite bonifico parlante.
La SCIA edilizia, introdotta dal DPR 380/2001, consente di avviare i lavori subito dopo la presentazione al Comune, senza attendere approvazioni. Questo principio si applica sia agli interventi su immobili regolari sia a quelli che hanno necessitato di una sanatoria per difformità. Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e delle linee guida del Ministero delle Infrastrutture, la condizione fondamentale è che la segnalazione sia completa, correttamente asseverata e protocollata. Il Comune mantiene comunque il potere di controllo entro 30 giorni, durante i quali può richiedere integrazioni documentali o bloccare l’intervento se non conforme.
In assenza di rilievi, i lavori proseguono regolarmente. Nel caso di acquisti all’asta, dove spesso emergono abusi da regolarizzare, è necessario che la SCIA in sanatoria sia presentata e accettata prima di avviare ulteriori interventi. Solo dopo questo passaggio si può procedere con una nuova SCIA per ristrutturazione, che abilita direttamente all’avvio dei lavori.
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali, come il bonus ristrutturazioni al 50%, l’Agenzia delle Entrate precisa che la documentazione urbanistica deve essere conforme e depositata prima dell’inizio dei lavori. È fondamentale conservare la ricevuta di protocollo della SCIA, le asseverazioni del tecnico, le fatture dei fornitori e le ricevute dei bonifici parlanti, che devono riportare causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale dell’impresa esecutrice. In caso di controllo, l’assenza di tali documenti può comportare la perdita del diritto al beneficio.
Il pagamento con bonifico parlante è obbligatorio per collegare la spesa all’agevolazione, mentre non è richiesto un atto di approvazione esplicito del Comune: il protocollo della SCIA basta a dimostrare la regolarità dell’avvio dei lavori. Per interventi che prevedono sanatorie, occorre verificare che l’irregolarità edilizia sia stata regolarizzata, poiché le spese relative a opere non conformi non sono ammesse in detrazione. In sintesi, la SCIA edilizia produce effetti immediati, ma il contribuente deve dimostrare la piena regolarità dell’intervento e dei pagamenti per usufruire delle agevolazioni fiscali.
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