L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di calcolo delle detrazioni fiscali sulle pensioni assimilate ai redditi da lavoro.
La tassazione delle pensioni di ogni genere e degli assegni equiparati è regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). In particolare, un articolo stabilisce che le pensioni sono considerate redditi da lavoro dipendente, per i quali spetta una specifica detrazione d’imposta proporzionata.

Il quesito nasce da una richiesta specifica. Un ente pubblico aveva infatti richiesto chiarimenti sulle modalità di calcolo delle detrazioni fiscali applicabili ai trattamenti pensionistici integrativi erogati ai propri pensionati tramite il Fondo di pensione delle Camere di Commercio. Tali trattamenti sono stati riconosciuti anche dopo la cessazione del fondo pensionistico delle Camere di commercio, a condizione che il dipendente continuasse a versare un contributo pari al 2,70% per ottenere maggiori benefici pensionistici al momento del pensionamento.
L’ente prendeva in esame una comunicazione dell’INPS del 13 febbraio 2024, secondo cui i trattamenti pensionistici integrativi equiparabili a reddito da lavoro dipendente, come previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR, devono essere dichiarati nella Certificazione Unica (CU) e beneficiano della detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, del TUIR.
Trattamenti pensionistici integrativi e redditi assimilati: facciamo chiarezza

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta, sottolineando che le prestazioni pensionistiche derivanti da forme complementari, disciplinate dal decreto legislativo n. 252/2005, sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera h-bisdel TUIR e dunque godono di una detrazione diversa, come previsto dall’articolo 13, comma 1 del TUIR, rispetto ai redditi da pensione. Nel caso specifico, il Fondo di pensione delle Camere di Commercio erogava vari tipi di prestazioni, tra cui: pensione agli impiegati cessati dopo 15 anni di servizio;
pensione di reversibilità ai superstiti; indennità una tantum in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza diritto a pensione; indennità di anzianità o di licenziamento.
Con la cessazione del fondo pensionistico, i trattamenti pensionistici sono stati trasferiti alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL), che ha assunto la gestione dei fondi. La legge regionale ha previsto che i dipendenti già in servizio ricevessero un trattamento giuridico ed economico di quiescenza simile a quello precedente, con l’aggiunta del contributo del 2,70% sulla retribuzione complessiva per ottenere benefici pensionistici maggiorati L’Agenzia delle Entrate ha dunque confermato che i trattamenti pensionistici integrativi erogati al momento del collocamento a riposo sono equiparabili a prestazioni di lavoro dipendente.