Comprendere quando il contributo di bonifica è obbligatorio, come gestire la situazione e avere tutto sotto controllo.
È la legge n. 130/2022 che stabilisce che l’onere di provare i benefici per l’immobile di un soggetto, spetti al consorzio. Tutte le novità per capire quando e se pagare il contributo di bonifica.

Questione dibattuta da tempo, poiché al centro della discussione ci si chiede se il contributo di bonifica sia sempre obbligatorio e chi debba dimostrare che le opere del consorzio abbiano effettivamente apportato un beneficio concreto e specifico all’immobile per cui si chiede il contributo.
La modifica legislativa e altre pronunce stanno modificando le regole, spostando l’onere della prova.
I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici che devono gestire opere di bonifica idraulica, migliorando la tutela del territorio. Sono opere come la manutenzione dei canali di scolo o la regimazione delle acque, e così via. Per finanziarle, questi hanno il potere di imporre ai proprietari degli immobili come terreni e fabbricati posti nel comprensorio consortile, cioè il “perimetro di contribuenza”, dei contributi consortili.
Presupposto teorico è che gli immobili inclusi nel perimetro, traggano un beneficio dalle opere del consorzio. Le ordinanze n. 36246 e n. 36273 del 2023 della Cassazione esprimono che l’obbligo di pagare le spese di bonifica è postulato dalla proprietà dell’immobile inclusa nel perimetro consortile d’intervento definito dal “piano di classifica degli immobili” che individua le aree soggette a contribuzione. Ma anche che l’immobile tragga vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica.
Per beneficio diretto e specifico dell’immobile significa che deve essere destinato ad un fondo, non in maniera generale per tutto il territorio consortile. Un beneficio conseguito o conseguibile e che porti vantaggi potenziali, non basta l’attività di manutenzione generale.
Contributo di bonifica, onere della prova e ulteriori chiarimenti
Svolta tutto l’onere della prova, mediante l’art. 6 comma 1 della legge n. 130/2022. Tale legge, ha inserito il comma 5-bis all’art. 7 del DLGS n. 546 del 1992, disciplina legata al processo tributario.

La nuova disposizione ha impatto diretto sulla ripartizione dell’onere probatorio nelle controversie relative ai contributi consortili.
Per le sent. n. 235/3/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina e la n. 243 del 9 gennaio 2024 della CGT di secondo grado del Lazio, dopo l’entrata in vigore del comma 5-bis dell’art. 7 del DLGS 546/1992, l’onere della prova grava sul consorzio.
Quando richiede il pagamento deve dimostrare in giudizio che l’immobile del contribuente abbia effettivamente tratto un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica. Una prova che deve essere fornita a prescindere dal piano di classifica e dal perimetro di contribuenza.
Se si viene chiamati dal consorzio, ma non si ottengono benefici, si possono chiedere chiarimenti, e se la richiesta di pagamento è contenuta in un avviso o cartella esattoriale, si può presentare l’istanza di annullamento in autotutela al consorzio.
Se non viene accolta, si impugna l’atto impositivo davanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Si fa ricorso contestando la pretesa del consorzio e sostenendo l’assenza di un beneficio diretto e specifico per il fondo.