È possibile risparmiare sulle tasse quando si versa l’assegno all’ex coniuge? Non è una leggenda metropolitana: la normativa prevede casi in cui la somma può alleggerire il carico fiscale. Ma attenzione: non tutto è deducibile, e i dettagli fanno la differenza.
La deduzione degli assegni versati all’ex coniuge è uno di quegli aspetti fiscali spesso ignorati o fraintesi, ma che può incidere concretamente sul reddito. Bisogna conoscere bene le regole, soprattutto quando ci sono figli di mezzo o accordi informali tra ex. Una lettura superficiale delle norme può costare caro. E quando si tratta di Agenzia delle Entrate, meglio non improvvisare.
In situazioni di separazione o divorzio, il mantenimento economico dell’ex coniuge è una realtà frequente. Si tratta spesso di versamenti mensili che durano nel tempo e che, in alcuni casi, rappresentano una voce rilevante nel bilancio personale. Ma accanto agli aspetti emotivi, ce n’è uno fiscale che vale la pena approfondire. In tanti pensano che ogni somma versata all’ex possa essere dedotta, ma la normativa è chiara e selettiva. Non basta effettuare il pagamento: serve che l’obbligo derivi da un provvedimento ufficiale. E anche quando c’è, non sempre tutto l’importo è effettivamente deducibile.
La normativa prevede che siano deducibili solo i versamenti periodici effettuati in favore dell’ex coniuge a seguito di una separazione legale o di un divorzio. La condizione essenziale è che l’importo sia stabilito da un’autorità giudiziaria o da un accordo formalmente omologato. Questi assegni vanno sottratti dal reddito complessivo del soggetto che li eroga, riducendo di fatto l’imponibile su cui si calcolano le imposte.
Un esempio concreto: se il tribunale stabilisce che un coniuge debba versare 400 euro al mese all’altro come assegno di mantenimento, quella cifra sarà interamente deducibile, a patto che il versamento sia tracciabile, ad esempio tramite bonifico bancario. La tracciabilità è infatti fondamentale per poter usufruire della deduzione, così come la corrispondenza tra quanto versato e quanto disposto dal giudice.
Nel caso in cui l’assegno comprenda anche il mantenimento dei figli, la situazione cambia. Salvo che il provvedimento giudiziario non indichi in modo chiaro la suddivisione delle somme, la quota riferita ai figli non è deducibile. Solo la parte destinata esclusivamente all’ex coniuge può beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Non tutte le somme versate all’ex partner danno diritto alla deduzione. Ad esempio, i pagamenti effettuati volontariamente, senza che vi sia un obbligo stabilito da una sentenza o da un accordo omologato, non sono riconosciuti dal fisco. Questo vale anche per gli importi versati in misura maggiore rispetto a quanto previsto, a meno che non sia specificato un meccanismo di adeguamento automatico, come l’aggiornamento ISTAT.
Un errore frequente riguarda gli accordi informali tra ex coniugi. Se non sono stati approvati da un giudice, non hanno valore ai fini fiscali. Anche se le parti rispettano l’intesa, l’Agenzia delle Entrate non permette la deduzione. Ogni importo dedotto deve inoltre corrispondere precisamente a quanto stabilito nella sentenza.
Fondamentale è anche conservare la documentazione: provvedimenti del tribunale, ricevute, estratti conto. In caso di controlli, sarà il contribuente a dover dimostrare di avere diritto alla deduzione. Una gestione poco attenta può portare a contestazioni, sanzioni e richieste di pagamento.
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