Dimissioni di fatto e assenze: attenzione alla nuova normativa, rischiavo e non lo sapevo

Parliamo di dimissioni di fatto. La legge sembra essere chiarissima ma occorre fare attenzione ad un dettaglio importante.

La Legge 2023/2024 – Collegato Lavoro, ha introdotto le “dimissioni di fatto”, una modalità semplificata per chiudere il rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata prolungata del dipendente, alternativa al licenziamento disciplinare.

martello giudice e sullo sfondo donna con documenti
Dimissioni di fatto e assenze: attenzione alla nuova normativa, rischiavo e non lo sapevo – trading.it

La “dimissione di fatto” è una presunzione di volontà da parte del lavoratore di dimettersi, immaginata dopo un’assenza ingiustificata prolungata, senza necessità di una comunicazione formale del dipendente. Di solito scatta dopo 15 giorni di calendario di assenza ingiustificata, tuttavia i CCNL possono prevedere un termine maggiore fino a 30 giorni ma non inferiore ai 15.

Le dimissioni di fatto non scattano automaticamente, sarà il datore di lavoro, una volta presa coscienza della situazione, ad inviare comunicazione all’ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro), procedere alla cessazione del rapporto. Il Contratto nazionale del lavoro può prorogare di 15 giorni il termine ma non può ridurlo. Se il lavoratore presenta dimissioni mentre è ancora assente o dopo che il datore ha avviato la procedura, sarà il datore a valutare se accettare queste dimissioni formali oppure proseguire con la procedura di “dimissioni di fatto”.

Dimissioni di fatto, qualcosa è cambiato: la sentenza

Fin qui ciò che dice la Legge 2023/2024 – Collegato Lavoro. Ma c’è una sentenza che rimescola le carte, qualcosa cambia.

uomo di fronte ad altro uomo con penna e documento
Dimissioni di fatto, qualcosa è cambiato: la sentenza – trading.it

Qualcosa cambia in materia di dimissioni di fatto. Con la sentenza n. 87 del 05.06.2025, il Tribunale di Trento afferma che le assenze ingiustificate iniziate prima dell’entrata in vigore del Collegato lavoro non possono concorrere al perfezionamento delle dimissioni di fatto. Una lavoratrice ha impugnato in giudizio la risoluzione del rapporto di lavoro catalogata come dimissioni per fatti concludenti. Nel costituirsi in giudizio, la cooperativa datrice ha confermato il rispetto della procedura, avendo avvertito l’ITL una volta decorso il termine previsto dal CCNL (quale causa di licenziamento) a fronte di assenze ingiustificate iniziate il 07.01.2025.

Il Tribunale di Trento ha affermato che è corretto, ai fini dell’integrazione della “nuova” fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti, prendere in considerazione il numero di assenze ingiustificate previste dal CCNL quale causa di licenziamento. Tuttavia, continua la sentenza, le assenze iniziate prima del 12.01.2025, data di entrata in vigore della nuova norma, non possono essere considerate valide ai fini della maturazione del requisito necessario per integrare le dimissioni di fatto. Secondo il Giudice, l’inutilizzabilità di dette assenze comporta che, in mancanza di una valida manifestazione di volontà da parte della dipendente, il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa della stessa equivale ad un licenziamento orale e, quindi, nullo. Ha vinto la dipendente.

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