Il doppio bonus casa è un’occasione da non perdere, ecco come ottenerlo e tutti gli aggiornamenti.
Finalmente con il conseguimento del doppio bonus casa, alcune famiglie riescono ad avere delle maggiori garanzie. Più stabilità e ammortizzatori sociali in azione per chi ne ha di bisogno, ecco come ottenerlo.

Il doppio contributo prende il nome di Bonus Casa 50% e Bonus Mobili per il comodatario, novità che conseguono dalla sentenza del CGT Reggio Emilia del 123 febbraio 2025. Cosa è previsto?
Che secondo la normativa vigente, il comodatario di un immobile, può beneficiare della detrazione del 50% per sostenere le spese di ristrutturazione edilizia, a cui è collegato a sua volta il secondo ausilio. Ma ciò a determinate condizioni.
È necessario che il contratto di comodato sia regolarmente registrato all’ADE e che il comodatario abbia la disponibilità diretta dell’immobile. Infine, deve sostenere personalmente le spese, conservandone la documentazione. Si tratta di fatture e bonifici.
Quali sono i tempi? Per l’ADE non ci sono dubbi, il contratto di comodato va registrato e sottoscritto, prima che inizino i lavori di ristrutturazione. Anche prima del pagamento delle spese ammesse in detrazione se ciò è precedente all’origine degli interventi. Cade il diritto all’agevolazione se la registrazione avviene in seguito, anche quando il comodatario abitava già nella casa nel periodo antecedente.
Nuova sentenza, come ottenere il doppio Bonus Casa secondo la novità
Ma qual è la maggiore novità della sentenza? Introduce un principio innovativo, quello per cui il comodatario può comunque beneficiare del Bonus Casa al 50% e del Bonus Mobili, pure se il contratto è stato registrato dopo. Ma a quale condizione è ammissibile?

Quanto espresso ha un determinazione specifica che va evidenziata con cura.
La sentenza trattata finora ha un ruolo definito, è un precedente giurisprudenziale, perché se il comodatario riesce a dimostrare di abitare nella casa nel periodo precedente all’inizio dei lavori, nonostante la sottoscrizione successiva, è possibile consolidare i benefici in questione.
In sostanza, è vero che ci si allontana di molto da quanto espresso dall’ADE, concretizzando una lettura più vantaggiosa che valorizza la situazione del comodatario rispetto al dato della registrazione del contratto.
Per cui chi ha iniziato i lavori prima della registrazione del comodato, può avere le detrazioni se accerta quanto indicato. Consegue il bonus mobili destinato all’arredo dell’immobile protagonista della questione. Infine è da ribadire le caratteristiche della sentenza, cioè che è un precedente giurisprudenziale, non un cambio di prassi amministrativa.
Quindi l’ADE potrebbe sempre negare i benefici in questi casi! Proprio per questo, oltre ad affidarsi ad uno specialista del tema, CAF, patronati e commercialisti che possono guidare, si consiglia di conservare ogni prova di residenza e dell’uso della casa.