Quando un creditore agisce, può succedere che vengano bloccati più conti correnti, anche se il debito è uno solo. Il blocco può arrivare da un giorno all’altro, senza preavviso concreto, lasciando chi ne è colpito spiazzato e senza accesso ai propri soldi.
Una misura così pesante è davvero legittima? E cosa prevede esattamente la legge italiana quando il pignoramento presso terzi coinvolge più banche contemporaneamente? Un tema delicato, che tocca il cuore della tutela del credito ma anche della sopravvivenza economica di chi è in difficoltà.

Immaginarsi in questa situazione non è difficile. Si controlla il saldo e si scopre che il conto è bloccato. Si prova con un’altra banca, ma anche lì il messaggio è lo stesso. Nessun errore tecnico: è scattato un pignoramento presso terzi su più conti correnti. A quel punto, la domanda è inevitabile: com’è possibile che un solo debito porti al congelamento di diversi conti, magari anche di somme superiori al credito iniziale?
Molti non sanno che il creditore, una volta identificati i rapporti finanziari del debitore grazie all’Anagrafe tributaria, può notificare l’atto di pignoramento a tutte le banche coinvolte. Ogni istituto ricevente, a sua volta, ha l’obbligo di bloccare le somme nei limiti richiesti. Questo può causare il blocco simultaneo di più conti, creando un effetto a catena. La Cassazione ha confermato la legittimità di questa prassi nella sentenza n. 29422 del 14 novembre 2024, sottolineando che ogni pignoramento bancario ha un valore autonomo e separato.
Si può fermare il blocco di più conti per un solo debito?
Il fatto che un creditore possa agire su più banche non significa che abbia diritto a incassare più del dovuto. Il compito di stabilire l’importo finale spetta al giudice dell’esecuzione, che valuta il totale richiesto nell’atto di precetto, incluse le spese. Fino all’udienza, però, le banche devono mantenere bloccate le somme.

Per evitare che il congelamento sia eccessivo, la legge prevede alcuni correttivi. Il debitore può chiedere una riduzione del pignoramento quando l’ammontare complessivo bloccato supera quanto effettivamente dovuto. Questo è possibile facendo riferimento agli articoli 496 e 546 del Codice di procedura civile. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre la riduzione o addirittura l’inefficacia di uno dei pignoramenti.
Inoltre, se sui conti bloccati vengono accreditati stipendi o pensioni, esistono tutele specifiche. Le somme versate prima della notifica del pignoramento sono pignorabili solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale. Per gli accrediti successivi, invece, si può bloccare solo un quinto. Una protezione importante, anche se spesso poco conosciuta.
Questo sistema di garanzie da un lato tutela il creditore, dall’altro rischia di lasciare il debitore senza liquidità nel momento più critico. La vera sfida, quindi, resta trovare un equilibrio tra diritto al recupero del credito e tutela della dignità economica. E forse è proprio da qui che andrebbero ripensate alcune regole.