Il lavoro intermittente è appena stato abolito, l’INL spiega tutto nella nota 1180/2025, cosa dice.
Da quando il lavoro intermittente è stato abolito, la maggior parte si sta chiedendo come verranno gestiti i rapporti di lavoro, così sono stati necessari i chiarimenti dell’INL con la nota n. 1180 dello scorso 10 luglio.

È stato precisato che l’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 da parte della Legge n. 56/2025, non incide in alcun modo sul fatto di poter utilizzare questi contratti ti lavoro. Cosa vuol dire?
Sono stati l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in concerto con il Ministero del Lavoro i soggetti che si sono occupati di gestire la questione, soprattutto con l’intento di chiarirla per i diretti interessati.
Si sottolinea il riferimento posto nel DM del 23 ottobre 2024, quello riferito alle diverse tipologie di attività riposte nella tabella che è allegata al R.D. n. 2657/1923, il quale deve essere considerato come rinvio meramente materiale.
Ma cosa significa questa dicitura?
Cosa cambia adesso che il lavoro intermittente è stato abolito, indicazioni
Analisi del cambiamento in atto, adesso che il lavoro intermittente è stato abolito, le persone dirette interessate, necessitano di avere dei chiarimenti nella gestione pratica. Il “rinvio meramente materiale” è la chiave di comprensione che tutti devono conoscere.

L’interpretazione che ne è venuta fuori è del tutto coerente con quanto espresso dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 34/2010, poiché già in passato l’abrogazione o modifica dei riferimenti normativi, come la tabella collegata al R.D.L. del 1923, non ha avuto degli effetti reali sulla regolamentazione del lavoro intermittente. Cosa significa?
Che non si è trattato di un rinvio sostanziale, richiama solo il testo nella tabella, ma alla fine, non impatta sulla concreta applicazione dell’istituto. Infatti, quest’ultimo continua a basarsi su quanto posto dal DLGS n. 276/2003 e le successive modifiche.
Operativamente i contratti di lavoro intermittente rimangono validi, le attività per cui è possibile porre in essere questo tipo di contratto, sono individuate mediante la tabella allegata dell’RD sopra indicato, pure se c’è stata l’abrogazione dal punto di vista formale.
Non serve di conseguenza a questo cambiamento, porre in essere delle modifiche all’interpretazione o all’operatività dei datori di lavoro e i consulenti che ricorrono a questa tipologia contrattuale. In sostanza, la disciplina rimane invariata per come è sempre stata trattata.
In conclusione, si può confermare che l’abrogazione del R.D n. 2657 del 1923 non modifica la disciplina da un punto di vista legale o operativo per quanto concerne il contratto di lavoro intermittente. Il riferimento alle attività poste nella vecchia tabella, resta comunque valido come “rinvio materiale”, assicurando in questo modo continuità e certezza nell’applicazione dell’istituto.