Accedere alla pensione con 10 anni di anticipo è una possibilità concreta per i lavoratori disoccupati che hanno aderito alla previdenza complementare. La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, nota come RITA, si presenta come uno strumento fondamentale per garantire un sostegno economico in attesa della pensione di vecchiaia, ma è necessario soddisfare requisiti precisi.
La perdita del lavoro in età avanzata rappresenta una delle sfide più complesse per un lavoratore. Ritrovarsi senza un impiego a 58 anni, con una lunga carriera alle spalle e la pensione di vecchiaia ancora distante, può generare profonda incertezza. In questo scenario, la previdenza complementare offre una soluzione specifica: la RITA.

Questa opzione non è un pensionamento vero e proprio, ma un reddito ponte che accompagna l’iscritto al fondo pensione fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Ma è davvero possibile, per un disoccupato di 58 anni con 4 anni di inoccupazione, ottenere questa rendita con un anticipo di quasi dieci anni? La normativa, come chiarito da diverse circolari della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), prevede condizioni specifiche che aprono a questa possibilità, trasformando il capitale accumulato nel proprio fondo pensione in un’ancora di salvezza.
RITA per disoccupati: i requisiti per l’anticipo a 10 anni
La risposta alla domanda è affermativa: un lavoratore di 58 anni, disoccupato da oltre 24 mesi, può accedere alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Questa specifica casistica, infatti, permette di anticipare la richiesta fino a 10 anni prima del compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, attualmente fissata a 67 anni. Per attivare questa opzione, come indicato dalle linee guida di settore, devono essere soddisfatti simultaneamente alcuni requisiti inderogabili. Innanzitutto, è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa. In secondo luogo, al momento della richiesta, l’aderente deve trovarsi in uno stato di inoccupazione da un periodo superiore a 24 mesi. Il terzo requisito fondamentale è aver maturato almeno cinque anni di partecipazione a una qualsiasi forma di previdenza complementare.

Non è invece richiesto un montante contributivo minimo nel regime obbligatorio, a differenza della RITA accessibile con un anticipo di 5 anni, che richiede almeno 20 anni di contributi INPS. Pertanto, un individuo di 58 anni e disoccupato da 4, che possiede un’anzianità di almeno 5 anni in un fondo pensione, ha pieno diritto a richiedere la pensione anticipata tramite RITA.
Come funziona l’erogazione e quale tassazione si applica
Una volta verificato il possesso dei requisiti, l’aderente può decidere di convertire in RITA tutto o solo una parte del capitale accumulato nel proprio fondo pensione. La somma viene erogata in rate periodiche, generalmente trimestrali, fino al momento in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia. È importante sottolineare che il capitale residuo non ancora erogato continua a essere gestito dal fondo, beneficiando dei potenziali rendimenti. Uno degli aspetti più vantaggiosi della RITA è il suo regime fiscale. Le somme erogate, come riportato da fonti autorevoli come Mefop, sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. Questa aliquota può ridursi di 0,30 punti percentuali per ogni anno di iscrizione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo, fino a scendere a un’aliquota minima del 9%.
Questo trattamento fiscale agevolato la rende una soluzione finanziariamente più efficiente rispetto ad altre forme di anticipazione del capitale. La richiesta va presentata direttamente al proprio fondo pensione, allegando la documentazione che attesti la cessazione del lavoro e lo stato di inoccupazione prolungata, come una certificazione del Centro per l’Impiego o un’autocertificazione.